“Relativamente all’efficacia temporale dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, in considerazione della necessità di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze per tenere conto delle segnalazioni pervenute dagli stessi contribuenti, agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva, anche in coerenza con quanto precisato nella circolare n. 27/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate.”
Lo precisa il Dipartimento delle Finanze con una nota diffusa ieri.
“Pertanto – prosegue la nota - al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, è da intendersi che la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.
La consultazione delle posizioni dei contribuenti è stata inoltre agevolata con l’inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di inclusione negli elenchi dei contribuenti soggetti allo split payment.”
Viene dunque confermato quanto già precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 – clicca qui. Questa circolare, ricordiamo, illustra la nuova disciplina della scissione dei pagamenti applicabile alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. In particolare, il documento di prassi si sofferma sulle novità introdotte riguardanti:
- l'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB;
- l'applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute ai fini delle imposte sul reddito (i c.d. professionisti);
- la possibilità per le PA e Società acquirenti di beni e servizi di anticipare l'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto;
- la possibilità per le PA e Società acquirenti di beni e servizi di effettuare il versamento diretto dell'imposta dovuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo appositamente istituito. Ciò, in alternativa, all'annotazione delle fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del DPR n. 633 del 1972, anche nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del predetto DPR, al fine di far confluire l'imposta dovuta nella liquidazione periodica.