La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha sospeso, in attesa di ulteriori approfondimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle memorie presentate da Finco ed Ance, l’espressione del parere sullo schema di decreto del Mit recante “individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Tale schema di decreto individua l’elenco delle opere cosiddette “superspecialistiche” per le quali, ai sensi del succitato art. 89, comma 11 del nuovo Codice degli appalti, non è ammesso il ricorso all’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione dei lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, anche opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, nell’ipotesi in cui il valore di tali opere superi il dieci per cento del complesso dei lavori.
Il suddetto elenco di opere “superspecialistiche” assume rilievo anche ai fini del subappalto, atteso che l’art. 105, comma 5 del nuovo Codice dispone che il ricorso a tale strumento, in relazione alle predette opere, non possa superare “il trenta per cento dell'importo” complessivo dei lavori oggetto dell’appalto o della concessione dei lavori.
L’elenco delle opere “superspecialistiche” di cui al decreto è stato mutuato da quello previsto dall’art. 12 del d.l. n. 47 del 2014, convertito con la legge n. 80 del 2014 e predisposto - dopo una serie di “passaggi giurisprudenziali e normativi” - al fine di dare attuazione a quanto statuito dal decreto decisorio del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, su conforme parere del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013, con il quale - a seguito di un ricorso promosso da alcune società e dall’associazione di categoria (AGI - Associazione imprese generali) - era stata in parte annullata la previgente disciplina della materia, recata dagli artt. 107 e 109 del d. P.R. n. 207 del 2010 e dal relativo allegato A.
IL CONTENUTO DELLO SCHEMA DI DECRETO. Lo schema di decreto si compone di 5 articoli e di un allegato, le cui disposizioni sono di seguito riassunte nei loro aspetti principali:
- art. 1 (“Oggetto e ambito di applicazione”) che specifica che il decreto in esame definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione;
- art. 2 (“Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica”) che reca l’elenco delle quindici categorie di opere cosiddette “superspecialistiche”;
- art. 3 (“Requisiti di specializzazione”) che individua i requisiti di specializzazione che gli operatori economici devono possedere per poter eseguire le opere di cui all’articolo 2;
- art. 4 (“Disposizioni transitorie e finali”) che dispone, al primo comma, che il decreto in esame si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e, al secondo comma, che il medesimo decreto sarà sottoposto, per i successivi dodici mesi, ad un “apposito monitoraggio”, all’esito del quale si procederà al suo aggiornamento;
- art. 5 (“Entrata in vigore”) che prevede che il decreto entrerà in vigore “il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione” sulla Gazzetta Ufficiale;
- Allegato A, che reca la “descrizione sintetica” delle categorie di opere “superspecialistiche” individuate dall’articolo 2.
IL PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha acquisito - in ossequio a quanto disposto dall’art. 89, comma 11 del Codice - il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con la nota del 14 luglio 2016, prot. n. 6635, con cui il succitato organo ha affermato di condividere “in linea generale e per quanto di competenza in linea tecnica” il contenuto del provvedimento, atteso che il medesimo conferma il precedente decreto con l’aggiunta di due nuove categorie per le quali si è limitato a suggerire “di meglio evidenziare la specificità dei lavori”.
LE OSSERVAZIONI DI ANCE, FINCO, ASSOROCCIA E FEDERLEGNOARREDO. Il Mit ha inoltre acquisito le osservazioni formulate dalle associazioni di settore. Più nel dettaglio, l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), con la nota dell’8 luglio 2016, ha evidenziato alcuni punti critici del regolamento in esame riguardanti: a) l’individuazione delle categorie “superspecialistiche”, rilevando che il presente decreto costituirebbe “una evidente violazione del principio comunitario di libera concorrenza”; b) l’indicazione dei requisiti di specializzazione richiesti per l’esecuzione di tali opere; c) lo scorporo di alcune categorie di opere ai sensi dell’art. 12 della legge 23 maggio 2014, n.80; d) la ricognizione delle norme da abrogare a seguito dell’entrata in vigore del decreto in esame.
Anche la Finco (Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni) ha avanzato, con un’articolata memoria dell’11 luglio 2016, varie proposte di modifica al testo del decreto - ulteriormente dettagliate tramite un’apposita nota allegata alla succitata memoria - in cui si riportano le categorie che ad avviso della predetta associazione sono meritevoli d’inserimento nell’elenco di cui al decreto in esame con i relativi requisiti di qualificazione.
Infine, l’Assoroccia, con la nota del 3 maggio 2016, ha chiesto l’inserimento, nell’ambito dell’elenco delle opere “superspecialistiche” di cui all’art. 2, della categoria OS 12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili), al fine di meglio tutelare gli utenti e i lavoratori del settore; mentre la Federlegnoarredo, con la nota dell’11 maggio 2016, dopo aver effettuato una analisi della normativa di settore, ha evidenziato l’assenza nell’elenco delle opere “superspecialistiche” previste nel d.l. n. 47 del 2014 della categoria OS 32 (strutture in legno).
IL MIT ACCOGLIE I RILIEVI DI ASSOROCCIA E FEDERLEGNOARREDO. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha accolto i rilievi formulati dall’Assoroccia e dalla Federlegnoarredo e ha, conseguentemente, integrato lo schema tramite l’inserimento delle categorie OS 12-B e OS 32 nell’ambito delle opere “superspecialistiche” di cui all’art. 2 del decreto stesso.
IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE IL PARERE - E DI FATTO LA PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DEL DECRETO - IN ATTESA DI ULTERIORI APPROFONDIMENTI DA PARTE DEL MIT SULLE MEMORIE PRESENTATE DA FINCO E ANCE. Con il parere n. 1953/2016 (Adunanza di Sezione del 14 settembre 2016) pubblicato il 21 settembre, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha rilevato che il Mit “non ha fornito adeguati elementi istruttori in merito alle osservazioni e alle proposte di modifica avanzate dalle altre associazioni di settore, ovvero l’Ance e la Finco, e non ha puntualmente esplicitato, nella documentazione trasmessa alla Sezione, la sua posizione in merito alle succitate osservazioni e proposte di modifica.”
Pertanto, la Sezione di Palazzo Spada “ritiene che - considerata la specificità dei lavori di cui si converte nonché la delicatezza e peculiarità dei riflessi derivanti dalla disciplina de qua nell’applicazione delle norme concernenti il settore degli appalti pubblici - sia necessario che l’Amministrazione proceda ad un supplemento d’istruttoria, fornendo alla Sezione stessa puntuali chiarimenti in merito a quanto rilevato dall’Ance e dalla Finco con le note richiamate al precedente n. 3, con la conseguenza che risulta necessario sospendere l’espressione del richiesto parere sul decreto de quo.”
Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha sospeso l’espressione del parere sullo schema di decreto in esame “in attesa che l’Amministrazione fornisca, nei termini di cui in motivazione, i chiarimenti richiesti.”
IL COMMENTO DI FINCO. La Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni “ritiene questa situazione di stallo alquanto “preoccupante” per la possibile incertezza che potrebbe aleggiare sul mercato pur in presenza di una norma del Codice (art. 216, comma 15) che copre il periodo transitorio (che però è finito lo scorso 19 luglio) nonché per l'espunzione della categoria 10 (segnaletica), la 20b (indagini geognostiche), la 34 (sistemi anti rumore) dal novero di quelle proposte dalla Federazione.
E’ vero che si propone una rivisitazione alquanto incisiva delle categorie ed una complessiva riorganizzazione tuttavia in linea con l’evoluzione della tecnica (e questo avrebbe avuto, probabilmente, necessità di un maggiore approfondimento), ma d'altro canto - a quanto dice il Consiglio di Stato stesso – la contrapposta nota Ance sembra orientata semplicemente a scardinare il sistema delle superspecialistiche senza alcun altro valore aggiunto.
L’importanza di una idonea qualificazione per eseguire con competenza e adeguata strutturazione rilevanti parti dei lavori pubblici anche, ma non solo, con riferimento alle criticità strutturali del nostro Paese in occasione di eventi catastrofici come il recente sisma, oltre che patrimonio comune di quanti hanno a cuore il bene pubblico è stata anche condivisa, proprio nella giornata di ieri, dalle Commissioni VIII riunite di Camera e Senato nell’ambito dell’Audizione sul monitoraggio del Codice Appalti cui Finco è stata chiamata.”
In allegato le Proposte di modifica FINCO rev. 21/07/16 e la Nota in cui sono riportati e specificati i requisiti di qualificazione.