Con la circolare n.658 del 27 gennaio 2016, il Consiglio nazionale degli ingegneri ricorda che il 26 agosto 2016 terminerà il primo quinquennio di riferimento per i professionisti antincendio che erano già iscritti agli elenchi del Ministero dell'Interno alla data di entrata in vigore del DM 05/08/2011.
“Dopo tale scadenza – ricorda il Cni - per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio decorrerà un nuovo quinquennio; con l'inizio del nuovo quinquennio si azzereranno i crediti eventualmente cumulati in eccesso e ricomincerà il calcolo dei crediti formativi.
Viceversa, gli iscritti che non avranno completato l'aggiornamento obbligatorio entro il 26/08/2016 saranno temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero dell'Interno con l'interdizione all'esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione.
Gli atti emessi e sottoscritti dai professionisti antincendio in regime di sospensione sono nulli”.
I CRITERI PER IL CALCOLO DELLA DECORRENZA DEL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO. I criteri per il calcolo della decorrenza del cosiddetto "quinquennio di riferimento" sono stabiliti nella comunicazione del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPREV n. 15614 del 29/12/2015) la quale precisa che il professionista antincendio sospeso sarà reintegrato negli elenchi a seguito del completamento delle n. 40 ore di aggiornamento obbligatorio, con l'inizio di un nuovo quinquennio di riferimento. Non è previsto un limite di durata del periodo di sospensione.
“Il CNI, per il tramite del Gruppo di Lavoro Sicurezza coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, sta collaborando con la Direzione centrale dei Vigili del Fuoco per garantire prossimamente ai professionisti antincendio l'accessibilità diretta all'anagrafe dei crediti formativi tramite il portale Mying e non solo tramite le segreterie degli Ordini provinciali.
Resta comunque sempre aperto il dialogo tra il CNI ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per perfezionare il sistema di gestione degli elenchi dei professionisti antincendio”.
Il Consiglio nazionale degli ingegneri esorta gli Ordini “a proseguire in maniera incessante nell'attività formativa valida per l'aggiornamento dei professionisti antincendio, nell'ottica di quanto previsto dall 'art. 6, comma 4, del D.M. 05/08/2011”.