Il comma 8 dell'art. 14 del D.L. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 affida a delle linee guida i seguenti compiti: 1. definire le modalità di fornitura all'Ispra e alle Arpa/Appa dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori; 2. definire i fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna; 3. determinare i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici; 4. definire la nozione di pertinenze esterne con dimensioni abitabili, funzionale alla delimitazione del campo di applicazione dei valori di attenzione prevista dalla lettera a) del medesimo comma 8.
Si prevede, in tale quadro, che l'Ispra e le Arpa/Appa provvedono, in attuazione della norma, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari. La disposizione prevede, inoltre, che tali linee guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che provvede alla relativa approvazione.
Pochi giorni fa il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha firmato il decreto ministeriale che stabilisce i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici (LEGGI TUTTO).
DEFINIZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE CON DIMENSIONI ABITABILI. Lo schema di decreto ministeriale recante l'approvazione delle linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, è attualmente all'esame della commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato e della commissione Ambiente della Camera, che dovranno esprimere il loro parere entro il prossimo 24 ottobre.
L'articolo unico del testo – spiega il dossier del Servizio studi di Camera e Senato - approva le Linee guida allegate, predisposte dall'Ispra e dalle Arpa/Appa relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere. Si fa rinvio all'elenco di cui all'allegato 1 allo schema di decreto, che ne costituisce parte integrante (comma 1).
Il comma 2 riprende il tenore dell'articolo 14 citato prevedendo che le linee guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'ambiente, che provvederà alla relativa approvazione. La disposizione, sulla scorta di quanto prevede la norma primaria, non prevede espressamente se l'aggiornamento debba avvenire con analogo decreto ministeriale da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
LE LINEE GUIDA. Il par. 1 delle Linee Guida, nel recarne la Premessa, riepiloga le novità introdotte dall'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come successivamente modificato, rispetto al quadro delineato dal citato D.P.C.M. 8 luglio 2003. In particolare, si specifica che: i livelli di campo da confrontare con i limiti di cui all'allegato B, tabella 1, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti; i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B del citato D.P.C.M. devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 metri sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore; le tecniche di misurazione sono quelle indicate nelle norme emanate dal Comitato elettronico italiano (CEI), nei termini indicati (CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI); le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono altresì quelle indicate nella norma CEI 211-1 o in norme specifiche emanate successivamente; laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici, si indica che i calcoli previsionali dovranno tenere conto dei valori di assorbimento del CEM da parte delle strutture degli edifici.
Ai sensi del paragrafo 2 delle Linee Guida, l'operatore di telefonia (o il suo delegato) dovrà documentare ed indicare nella cartografia, ai fini della presentazione dell'istanza per l'avvio dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici:
1. edifici o porzioni di edifici non classificabili come "pertinenze esterne con dimensioni abitabili con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere";
2. luoghi non classificabili come pertinenze esterne con dimensioni abitabili.
Con riferimento alla nozione di "pertinenza esterna con dimensione abitabile" si dovrà considerare una superficie minima di 2m2 con profondità pari ad almeno 1,4m. Si tratterebbe quindi, secondo quanto esplicitato dalle disposizioni in esame, della dimensione minima atta a consentire lo spazio di manovra di persone a ridotta mobilità ovvero l'allestimento di un tavolino con seduta. In una nota delle linee guida, si specifica che la profondità minima è fissata dal punto 8.0.2 del D.M. n. 236/1989 (recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"), lettera h), con riferimento agli spazi di manovra con sedia a ruote.
Gli ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere sono invece individuati dagli strumenti urbanistici. Si tratta di quegli edifici rilevabili da specifico titolo edilizio e destinati alla permanenza di persone per fini residenziali e lavorativi: vi rientrano, oltre alle abitazioni e ai luoghi di lavoro, anche gli edifici ad uso promiscuo quali alberghi, ospedali o scuole, nonché quelle aree attrezzate alla permanenza delle persone, anche prive di strutture di riparo permanente (ad esempio i campeggi). Sono esclusi ambienti quali magazzini, sottoscala, stenditoi, lastrici solari non calpestabili, locali caldaia, cantine, garage, fienili, legnaie ecc. (ove non sussista titolo edilizio-urbanistico contrario).
In relazione agli obblighi posti in capo agli operatori di telefonia o ai delegati, si ricorda che l'articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) reca le norme sui procedimenti di autorizzazione all'installazione o alla modifica delle caratteristiche di emissione di infrastrutture per impianti radioelettrici. L'autorizzazione è rilasciata dall'ente locale interessato. L'articolo 87 richiamato reca le modalità di presentazione dell'istanza dai parte dei soggetti abilitati, specificando la necessaria documentazione a corredo, e disciplina l'iter autorizzatorio.
L'Allegato LG1 elenca le destinazioni d'uso riconducibili ad ambiente abitativo; si assumono a riferimento le categorie catastali con la distinzione di: immobili a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) e immobili a destinazione speciale o particolare, nonché le entità urbane (gruppi D, E ed F). Per ciascuna categoria, nella colonna a destra è specificato se si tratta o meno di ambiente abitativo. Per talune categorie, l'indicazione dell'asterisco è volta a fornire precisazioni in ordine alla qualificazione come ambiente abitativo a seconda dell'uso cui sono destinate.
L'Allegato LG2 indica gli elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilità dei valori di attenzione di cui all'art. 14, comma 8, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 già richiamato. Lo schema indica che tale elenco risulta quanto più possibile dettagliato, al fine di consentire una applicazione univoca delle disposizioni vigenti da parte dei soggetti con funzioni di controllo e vigilanza. Tuttavia, tale elenco, stante l'estrema variabilità delle configurazioni abitative della realtà italiana, risulta per espressa indicazione eventualmente integrabile, sulla base dell'esperienza, in sede di future revisioni delle Linee guida in esame. L'allegato dà infatti conto, attesa l'impossibilità di definire univocamente le "pertinenze esterne con dimensioni abitabili", che il testo reca una "proposta degli elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilità dei valori di attenzione di cui all'art. 14, comma 8, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 179 del 2012" citato, come modificato dall'art. 6, comma 5, del decreto legge n. 133 del 2014.