La legge n. 234/2021 (il Bilancio 2022) ha introdotto una detrazione d’imposta del 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti aventi a oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (articolo 119-ter del decreto-legge n. 34/2020). Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi estesa, dalla legge n. 197/2022 (il Bilancio 2023), alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Lo ricorda la rivista online dell'Agenzia delle entrate rispondendo alla seguente domanda di Rois B.: “In un condominio di tre piani è stato deciso di installare una piattaforma elevatrice nel giroscale interno, per agevolare la mobilità di persone disabili. Solo due su sei condomini hanno deciso di partecipare alle spese. I due condomini possono usufruire del beneficio fiscale sull’intero importo sostenuto per l’installazione oppure il beneficio è limitato alla parte di spesa calcolata in proporzione ai propri millesimi di proprietà?”.
FiscoOggi spiega che “Nella risposta n. 291/2022 e nella circolare n. 7/2021 è stato chiarito che in caso di installazione, nel cavedio condominiale, dell’ascensore e di spesa sostenuta per intero da un solo condomino, a questo è riconosciuta la detrazione, da applicare entro il limite massimo consentito dalle disposizioni vigenti ratione temporis, con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base a altre modalità stabilite dall'assemblea dei condomini, in quanto l’ascensore diviene "oggetto di proprietà comune" e, quindi, è utile (e utilizzabile) per tutti i condòmini. Per l'installazione di un montascale e per la realizzazione di un elevatore la detrazione, invece, spetta interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d’ausilio utilizzabile dal solo condomino disabile. Gli altri condomini, difatti, non hanno né la necessità e né l'interesse a utilizzare detto mezzo d’ausilio che è necessario all’uso specifico del solo condomino disabile che ha sostenuto integralmente la spesa (risoluzione n. 336/2008). Nel caso in esame, dunque, i due condomini che hanno partecipato alle spese possono usufruire del beneficio fiscale sull’intero importo pagato”.