Fisco

Emergenza coronavirus Covid-19: nel decreto Cura Italia una modifica al Codice Appalti

L'art. 91 del decreto-legge introduce due disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici

mercoledì 18 marzo 2020 - Redazione Build News

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Il Decreto Legge 18/2020 del 17 Marzo 2020 “Cura Italia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, ha introdotto all'articolo 91 due disposizioni in tema di appalti.

Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

1. All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice,”.

Si ricorda come l’art. 1218 cc reciti “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” mentre l’art. 1223 disponga “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.

In sintesi qualora vi dovessero essere ritardi od omessi adempimenti, relativamente a questo periodo, si potrà sempre invocare l’impossibilità della prestazione per rispetto delle misure di contenimento di cui al DL 6/2020 in tema di “ misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

In altre parole tra l’altro l’eventuale carenze di mascherine, da considerarsi DPI ex Decreto Legislativo 81/2008,, in ambienti di lavoro in cui sia oggettivamente impossibile mantenere la distanza interpersonale di un metro, potrà essere invocata, per contrastare eventuali penali per ritardata ultimazione, chiaramente se afferenti il periodo emergenziale., e quindi anche per domandare ed ottenere la sospensione dei lavori nell’attuale fase.

All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice,”.

La previsione è sistematica, in quanto non correlata al solo periodo emergenziale, concernendo i soli appalti pubblici, sancendo in effetti, in modifica e precisazione di quanto disposto dal codice, come l’anticipazione del 20% sul prezzo contrattuale debba essere erogata, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria, anche se in carenza di stipula del contratto, ma con consegna avvenuta “sotto riserve di legge”. (fonte: Ance Aies Salerno)

Leggi anche: “Emergenza Coronavirus COVID-19: in Gazzetta il decreto-legge Cura Italia. IL TESTO

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