L’Aula della Camera venerdì 24 aprile ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” (DDL 2463/C – Relatore On. Beatrice Lorenzin del Gruppo parlamentare PD), con la questione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio identico a quello trasmesso dal Senato.
Sono state, in particolare, confermate le seguenti disposizioni auspicate da ANCE:
-viene disposto, con riferimento alla norma del testo sul trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, che i datori di lavoro che presentino domanda siano dispensati dall’osservanza della procedura di comunicazione e consultazione sindacale di cui all’art.14 del Dlgs 148/2015 e dei termini del procedimento previsti dall’art.15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del Dlgs 148/ 2015;
-viene previsto, con riferimento alla norma del testo sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del DPR 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Tale previsione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate nonché anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Viene, altresì, previsto che il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art.28 della L 1150/1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 90 giorni.
Viene, inoltre, disposto che nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
Nel corso dell’esame in Aula della Camera sono stati presentati ed accolti numerosi ordini del giorno ed, in particolare, i seguenti di interesse ANCE che impegnano il Governo ad “adottare le opportune iniziative legislative volte a prevedere che alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di cui al Dlgs 50/2016 nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi non si applichino le previsioni e la sospensione prevista dall’art. 103 del provvedimento in esame e dell’art 37 del Dl 23/2020.”
Si tratta degli odg nn. 95 (primo firmatario On. Erica Mazzetti del Gruppo FI) e 272 (primo firmatario On. Cristian Invernizzi del Gruppo Lega), accolti in un testo così riformulato: “impegna il Governo a valutare l’opportunità di assumere iniziative legislative volte a prevedere la non applicazione della sospensione prevista dall’articolo 103 del provvedimento in esame e dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 del 2020, ai termini dei procedimenti di affidamento di cui al decreto legislativo n. 52 del 2016, se svolti da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, ovvero se individuati da amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori quali procedimenti aventi il fine prioritario di garantire la continuità e l’efficienza di attività essenziali ed indispensabili per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali”.
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