“Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell’allegato 1, la detrazione del 110 per cento di cui all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023”.
È quanto dispone il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 , n. 61 “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno, il provvedimento è entrato in vigore il 2 giugno e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Ricordiamo che con il decreto-legge il Governo stanzia oltre 2 miliardi di euro (LEGGI TUTTO), al fine di garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite dall’alluvione e di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale.
Il provvedimento – in allegato – prevede anche l’entrata in vigore già dal 2 giugno 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge) dell’articolo 140 del nuovo Codice degli appalti, relativo alle “procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, che prevede la possibilità di “disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”. L'articolo 19 del DL stabilisce infatti quanto segue:
1. In caso di somma urgenza relativa all’immediata esecuzione di lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all’articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere a) , b) e c) , del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all’articolo 140, commi 6, 7 e 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all’articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.