Con la legge 16 luglio 2015, n. 9 "Legge comunitaria regionale per il 2015" la Regione Emilia Romagna ha adeguato le proprie leggi alla recente disciplina statale di derivazione comunitaria, intervenendo tra l'altro, con gli articoli 33, 34 e 35, sulla normativa in materia edilizia. In particolare, è stata introdotta una completa rielaborazione della disciplina regionale del mutamento di destinazione d'uso allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini.
La precedente disciplina faceva obbligo ai Comuni di stabilire le
destinazioni compatibili per tutti i "diversi ambiti del
territorio comunale" (art. 28, comma 1, della L.R. n. 15 del
2013, nel testo previgente). La riforma, nello spirito di
semplificazione e riduzione delle prescrizioni e vincoli
all'attività di trasformazione dei tessuti urbani esistenti,
consente ai Comuni di stabilire le destinazioni d'uso ammissibili
solo con riguardo al centro storico e ad altri ambiti del territorio
appositamente determinati dal piano. La circolare del 31 luglio 2015 dell'assessorato trasporti, infrastrutture e programmazione territoriale chiarisce le modifiche intervenute e gli impatti sul carico urbanistico e conseguentemente sugli oneri.
Conseguenze della riforma
Effetto di tale riforma è dunque che i piani non devono necessariamente indicare gli usi ammissibili su tutto il patrimonio edilizio e che, per gli ambiti sui quali non vi abbiano provveduto, il cambio d'uso si deve intendere dal punto di vista urbanistico sempre ammesso e verso tutti gli usi compatibili con la destinazione di zona. La nuova legge regionale stabilisce che vi è aumento del carico urbanistico solo in caso di mutamento d'uso che comporta il passaggio da una ad un'altra categoria funzionale e, nella ipotesi di mutamento tra usi compresi nella stessa categoria funzionale, che presentino, per espressa previsione di legge o di un atto regolamentare differenti dotazioni territoriali e parcheggi pertinenziali.
Fotovoltaico liberalizzato con comunicazione al GSE
Una seconda tematica viene affrontata dalla circolare ritornando sulla comunicazione al GSE per gli impianti fotovoltaici. L'art. 33 della legge comunitaria conferma che gli impianti solari fotovoltaici a servizio degli edifici continuano a costituire dal punto di vista edilizio attività totalmente liberalizzata, ha inteso richiamare l'obbligo di inviare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione circa la realizzazione di tali impianti prescritta dalla recente disciplina statale di cui al decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.