Sul bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna, periodico (parte seconda) n. 154 del 1 luglio 2015, è stata pubblicata la delibera di Giunta n. 669 del 15 giugno 2015, che ha approvato il nuovo Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile a seguito di una sostanziale revisione.
In particolare, è stata rilevata la necessità di chiarire l'ambito di applicazione e i conseguenti adempimenti procedurali, nonché di aggiornare le definizioni tecniche e i criteri generali di progettazione.
Per la redazione del nuovo testo sono stati organizzati diversi incontri con gli ordini e i collegi professionali e con i rappresentanti tecnici delle ASL per condividere il nuovo testo dell'Atto di indirizzo.
AMBITO DI APPLICAZIONE. Il nuovo atto di indirizzo e coordinamento si applica agli edifici pubblici e privati nei casi di:
- interventi di nuova costruzione di cui alla lett. g) dell’allegato alla L.R. 30 luglio 2013, n. 15, “Semplificazione della disciplina edilizia”, subordinati a permesso di costruire (art. 17 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
- interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a segnalazione certificata di inizio attività SCIA (art. 13 della L.R. n. 15/2013), o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
- interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata - dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda - subordinati a SCIA (art. 13 n. 15/2013), o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013). Nel caso di tali interventi l’obbligo di installazione dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto è da intendersi riferito alle sole FVCM.
Sono escluse dall’ambito di applicazione:
- le coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;
- le facciate vetrate continue di edifici che richiedano manutenzione e sulle quali si svolgono lavori mediante sistemi permanenti a servizio dell’edificio che consentano la manutenzione e la pulizia di dette superfici.
ENTRATA IN VIGORE. Le disposizioni contenute nel presente atto di indirizzo e coordinamento acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT).
NORME TRANSITORIE E FINALI. Le disposizioni non si applicano ai titoli edilizi, alle comunicazioni inizio lavori e agli interventi di attività di edilizia libera, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente atto, nonché alle relative varianti in corso d’opera.
Negli edifici esistenti, la semplice installazione di dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto, senza altre opere edilizie correlate, è considerata intervento attuabile direttamente senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione preventiva (art. 7 della L.R. n. 15/2013). Sono fatti salvi tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i., nonché la conservazione dell’Elaborato tecnico di cui all’art. 6 del presente atto da parte del proprietario dell’immobile o da altro soggetto avente titolo.