La materia del contendere oggetto della sentenza n. 523 del 20 luglio 2017 del Tar Umbria è la legittimità dei provvedimenti assunti dal Comune di Gubbio per paralizzare l’attività di produzione di energia di cui a un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse con potenza inferiore a 50 kW.
Da prima il dirigente comunale con propria determinazione ha sospeso l’efficacia dell’attestazione di agibilità presentata dalla ricorrente il 27 maggio 2015, richiamandosi a nota sindacale e alle risultanze di un tavolo tecnico tra Provincia di Perugia, Arpa e Usl e alla asserita necessità della preventiva AUA (Autorizzazione Unica Ambientale); poi il sindaco di Gubbio, con ordinanza emanata ai sensi dell’art. 54 T.u.e.l., ha intimato alla ricorrente di non mettere in esercizio l’impianto se non previo ottenimento dell’AUA.
Presso la sede della ricorrente sono stati rilevati due distinti impianti, cioè l’impianto di cogenerazione alimentato a biomassa oggetto di comunicazione al Comune in data 19 novembre 2013, ai sensi dell’art. 7 del R.R. 7 del 2011, nonché, successivamente, la macchina cippatrice mobile per il processo di cippatura.
Il Tar Umbria condivide in linea di massima quanto evidenziato nel parere espresso dalla Provincia, dal momento che “la macchina cippatrice appare in realtà oramai come parte integrante del ciclo produttivo e, come verificato dalle autorità competenti, idonea a produrre emissioni in atmosfera (oltre che sonore) con conseguente necessità per la ricorrente - a prescindere dalla potenza dell’impianto - di attivare il procedimento di AUA prima della messa in esercizio, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 59 del 2013”.
Il Tar Umbria sottolinea che “anche un impianto di microgenerazione alimentato a biomasse di potenza inferiore a 50 kW, soggetto da un punto di vista urbanistico - edilizio a mera comunicazione, se produttivo come nella fattispecie di emissioni in atmosfera, necessita del titolo abilitativo ambientale”.