È entrata in vigore ieri 19 luglio la Legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 recante “Disciplina in materia di emissioni odorigene”, pubblicata sul Burp n. 96 suppl. del 19 luglio 2018.
Questa legge regionale contiene disposizioni sono volte a evitare, prevenire e ridurre l’impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche. Viene aggiornata la normativa con l'indicazione della metodologia per la definizione dei limiti di concentrazione degli odori e con l'indicazione delle tecniche di campionamento. Sono forniti anche chiarimenti su come gestire le segnalazioni di molestia olfattiva.
La Puglia è la prima regione in Italia a dotarsi di tale legge, diversamente da altre regioni che hanno emanato solo delle linee guida.
Le disposizioni si applicano:
a) alle installazioni che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;
b) alle modifiche sostanziali delle installazioni di cui alla lettera a), ove tali modifiche comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;
c) ai progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;
d) alle modifiche o estensioni dei progetti di cui alla lettera c), già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione laddove per tali modifiche sia necessaria la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale e ove tali modifiche o estensioni comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;
e) alle installazioni soggette ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui alla parte quarta, titolo I, capo IV, del d.lgs. 152/2006;
f) alle installazioni/stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 269 del d.lgs. 152/2006 in caso di presenza di emissioni odorigene significative;
g) alle installazioni/stabilimenti individuati in esito alle attività di cui all’articolo 5;
h) alle installazioni individuate con deliberazione di Giunta regionale secondo quanto previsto all’articolo 6.