Il laboratorio DUEE-SPS-SAP dell’ENEA, che ha tra i compiti istituzionale la gestione delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, precisa che la realizzazione di un serra bioclimatica è un intervento non agevolato dalle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, il cosiddetto Ecobonus (ex legge 296/2006). Nella pagina informativa dell’ENEA detrazionifiscali.enea.it è presente l’elenco degli interventi ammessi alle detrazioni.
Gli interventi previsti dall’ecobonus riguardano, con l’eccezione delle schermature solari, gli elementi strutturali dell’involucro edilizio che racchiude gli ambienti riscaldati. Non vi rientra, pertanto, la serra bioclimatica che delimita, invece, un ambiente freddo.
La serra bioclimatica, inoltre, non è assimilabile alle schermature solari e neanche alla sostituzione di un serramento per i seguenti motivi:
1. per le “schermature solari” è richiesto che esse siano “mobili” e le serre solari non lo sono: al link https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/schermature- solari.html è consultabile il vademecum specifico per questo intervento.
2. per i serramenti è ammesso l’intervento di “sostituzione” e non la nuova installazione: al link https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/serramenti-e- infissi.html è consultabile il vademecum specifico per questo intervento.
L’installazione della serra bioclimatica, invece, è un intervento agevolabile con le detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie, il cosiddetto Bonus casa (Art. 16 bis, lettera h, del DPR 917/86). Le relative informazioni sono disponibili al link: https://detrazionifiscali.enea.it/.