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Energia, applicato il debranding europeo a vantaggio dei consumatori

Aeegsi: obbligo di separazione del marchio tra distributore e venditori della stessa società

lunedì 6 luglio 2015 - Redazione Build News

Per rimuovere ogni rischio di confusione, promuovendo trasparenza e concorrenza, il distributore e i venditori integrati in uno stesso gruppo societario - elettrico o gas - non potranno più utilizzare lo stesso marchio, dovranno separare le politiche di comunicazione e utilizzare canali e spazi commerciali ben distinti; le stesse regole valgono anche per il venditore integrato che nell'elettricità opera sia nel mercato libero che nella tutela.

Lo ha deciso l'Autorità per l'energia con la delibera 296/2015/R/COM, adottata dopo un ampio processo di consultazione, che fissa gli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per il settore elettrico e gas.

Per quanto riguarda gli obblighi di separazione del marchio e della comunicazione, da assolvere entro il 30 giugno 2016 (debranding, previsto dalle direttive europee del c.d. 'terzo pacchetto energia', recepito con il decreto legislativo 93/11), l'Autorità lascia la libertà alle imprese di decidere quale tra l'attività di distribuzione o vendita dovrà modificarli, nel rispetto delle scelte imprenditoriali legate al valore economico dei marchi. La società dovrà garantire l'applicazione delle regole assicurando che ogni elemento di tipo testuale o grafico sia ben distinto.

Gli obblighi di separazione degli spazi commerciali e dei canali di interfaccia con i clienti dovranno invece essere assolti entro il 1° gennaio 2017.

Viene poi rafforzato il divieto di trasferire le informazioni commercialmente sensibili, come i dati sul consumo o la morosità, tra il distributore e le imprese di vendita (e tra chi vende energia elettrica in tutela e nel mercato libero all'interno dello stesso gruppo), se non tramite procedure stabilite ai sensi di legge o della regolazione dell'Autorità. Misure che vogliono assicurare la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni, garantita anche con l'obbligo di separazione delle banche dati dell'attività di distribuzione dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza. Più in generale, l'Autorità prevede per tutti i distributori, indipendentemente dalla loro dimensione, che la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili sia assolta facendo ricorso, dove disponibili, agli strumenti per la disintermediazione previsti dalla regolazione, tra cui in primo luogo il Sistema Informativo Integrato (SII).

Gli obblighi di separazione funzionale introdotti dall'Autorità riguardano anche aspetti di natura gestionale delle imprese e sono da subito efficaci. In tal senso, l'impresa che gestisce sistemi di distribuzione di energia elettrica o del gas con più di 100 mila clienti vede potenziati gli obblighi di separazione funzionale - cioè di separazione amministrativa delle diverse attività del gruppo - prevedendo, oltre all'obbligo di nomina del gestore indipendente, anche l'obbligo di nomina di un responsabile della conformità e di predisposizione ed invio all'Autorità del programma di adempimenti con relativa revisione annuale. Tali regole valgono anche per le imprese di trasporto regionale del gas. Per le imprese di distribuzione del gas con meno di 100 mila clienti sono previste alcune semplificazioni degli obblighi di separazione funzionale mentre, per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica che non operano in separazione societaria dalla vendita, l'Autorità ha previsto un periodo di tempo (entro il 30 giugno 2017) per adeguarsi alle nuove regole.

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