L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha posto in consultazione pubblica il documento 288/2022/R/EEL del 28 giugno 2022 (in allegato) recante “Orientamenti in materia di definizione di un meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte di gestori di Sistemi di Distribuzione Chiusi a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi”.
Ricordiamo che i SDC sono reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, al netto di particolari eccezioni espressamente previste, non riforniscono clienti civili. Tali reti, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici, sono sistemi elettrici caratterizzati dal fatto che per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.
Con il documento di consultazione, l’Autorità illustra i propri orientamenti – nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 236/2022/R/eel – per la definizione delle modalità di calcolo degli importi dovuti e non versati da parte di gestori di Sistemi di Distribuzione Chiusi che abbiano applicato tardivamente ovvero non stiano applicando le disposizioni regolatorie previste dalla deliberazione 539/2015/R/eel e dal relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi e per la definizione delle modalità recupero dei medesimi importi.
Il provvedimento scaturisce da quanto disposto dal decreto legislativo 210/21 che, sanando (entro il 26 giugno 2022) la situazione delle configurazioni elettriche identificabili come Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) che, in violazione della regolazione vigente, hanno continuato a operare nel sistema elettrico come unico cliente finale, ha posto la necessità di definire le modalità di recupero, in maniera retroattiva, degli importi dovuti e non versati da parte dei relativi gestori di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) e utenti per effetto della mancata applicazione del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), in modo tale da allineare la regolazione ad essi applicata alla regolazione che è stata applicata ai SDC inseriti nel Registro delle reti interne di utenza (RIU) ovvero nel Registro degli altri sistemi di distribuzione chiusi (ASDC). Il provvedimento introduce meccanismi volti a incentivare ulteriormente i gestori dei SDC, ed in particolare i gestori di reti elettriche portuale e aeroportuale, ad ottemperare nel più breve tempo possibile agli obblighi previsti dalla normativa in materia di SDC e conseguentemente a procedere alla corretta applicazione del TISDC.
In particolare, il DCO 288/2022/R/eel pone in consultazione i seguenti orientamenti:
Soggetto a cui va imputato il pagamento dell’importo oggetto di recupero
Il soggetto a cui va imputato il pagamento degli importi dovuti e non versati a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC è il gestore del SDC in quanto responsabile del ritardo nella mancata applicazione del TISDC (di seguito: gestore di SDC inadempiente).
Soggetto che dovrà procedere al calcolo dell’importo oggetto di recupero e destinazione del recupero
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) – avvalendosi eventualmente delle imprese distributrici e di Terna – è il soggetto deputato a quantificare l’ammontare degli importi dovuti e non versati per effetto della ritardata applicazione della regolazione vigente e ad imputarlo al gestore del SDC inadempiente. Gli importi recuperati saranno destinati per la parte di recupero relativa ai corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione al Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, mentre per la parte di recupero relativa ai corrispettivi di dispacciamento e relativa alle eventuali penali a Terna.
Periodo oggetto di regolarizzazione
Il periodo oggetto di regolarizzazione è l’intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza di applicazione del TISDC per la particolare tipologia di SDC oggetto di regolarizzazione e la data, comunicata dal Sistema Informativo Integrato (SII) a CSEA, a decorrere dalla quale la regolazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento è stata effettuata sulla base delle disposizioni regolatorie del TISDC.
Criteri per quantificare l’entità dell’importo oggetto di recupero
L’ammontare degli importi dovuti e non versati per effetto della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC sia posto pari alla sommatoria delle seguenti voci:
- Recupero corrispettivi di trasporto
Pari al valore massimo tra zero e la differenza fra i corrispettivi di trasporto che il gestore del SDC avrebbe versato per effetto dell’applicazione di quanto disposto dall’articolo 15 del TISDC nel periodo oggetto di regolarizzazione e i corrispettivi di trasporto effettivamente versati nel periodo oggetto di regolarizzazione;
- Recupero corrispettivi dispacciamento
Pari al valore massimo tra zero e la differenza fra i corrispettivi di dispacciamento che gli utenti del SDC avrebbero versato nel periodo oggetto di regolarizzazione per effetto dell’applicazione dell’articolo 22 del TISDC, come modificato in esito al procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel, e i corrispettivi di dispacciamento effettivamente versati dagli utenti del SDC nel periodo oggetto di regolarizzazione;
- Penali (eventuali):
a) per i gestori di reti elettriche portuali o aeroportuali che possiedono i requisiti per essere classificate come SDC che presentano istanza di iscrizione al Registro degli ASDC oltre il 2022 (uniche tipologie di ASDC che possono entrare nei registri anche dopo il 26 giugno 2022), le penali sono differenziate sulla base delle modalità con cui è stata individuata l’inadempienza nell’applicare la regolazione dell’Autorità, e sono poste pari:
i. al 10% dell’importo del recupero dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento nel caso in cui sia il gestore del SDC a presentare autonomamente l’istanza;
ii. al 30% dell’importo del recupero dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento nel caso in cui al gestore del SDC sia stato intimato di presentare istanza in quanto individuato dall’Autorità a seguito di propri controlli o verifiche ispettive ovvero di segnalazioni effettuate da altri soggetti quali a titolo di esempio le imprese distributrici, Terna, l’Agenzia delle Dogane, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
b) per tutti i gestori di ASDC che, a seguito dell’inserimento della propria rete elettrica nel relativo Registro, avviino l’erogazione dei servizi connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita agli utenti dei SDC conformemente a quanto previsto dal TISDC, oltre i 12 mesi dalla data di avvenuto inserimento nel relativo Registro, le penali sono poste pari al 2% dell’importo del recupero dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento se l’erogazione dei servizi connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita agli utenti dei SDC conformemente a quanto previsto dal TISDC viene avviata tra il 13°e il 16° mese dalla data di inserimento della propria rete elettrica nel relativo Registro, e sono incrementate di 2 punti percentuali per ogni ulteriore quadrimestre di ritardo.
Le modalità di recupero
CSEA, a seguito dell’inserimento di un SDC all’interno dei Registri degli SDC ovvero del ricevimento di una comunicazione dell’Autorità con cui si indicano i gestori di SDC che hanno avviato l’erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita agli utenti dei SDC conformemente a quanto previsto dal TISDC in ritardo rispetto a quanto previsto dal TISDC, avvia, le attività funzionali al recupero degli importi dovuti e non versati da ciascun gestore di SDC inadempiente e, una volta quantificato l’importo oggetto di recupero procede a imputarlo al gestore di SDC inadempiente prevedendo che quest’ultimo possa avvalersi della facoltà di effettuare pagamenti rateali.
OSSERVAZIONI ENTRO IL 28 LUGLIO. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 28 luglio 2022.