L'Istante è una società semplice che svolge attività agricola su terreni, di proprietà ed in affitto, di estensione pari a complessivi 219 ettari, 57 are e 77 centiare (al netto di tare relative ad aree occupate da fabbricati e a superfici a uso non agricolo), distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario e situati nel Comune in cui la Società ha la propria sede legale e nei Comuni limitrofi.
L'Istante è, inoltre, proprietaria di un impianto fotovoltaico "a terra" di 999 kWp (corrispondenti a circa 1 MW, ovvero 1000 kW), posizionato su parte dei terreni in conduzione. La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva prodotti dall'impianto può essere considerata connessa all'attività agricola in quanto soddisfa il requisito di cui alla lettera c) della circolare 6 luglio 2009, n. 32/E, che prevede che, entro il limite di 1 MW per azienda, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW.
Ciò premesso, la Società avrebbe intenzione di realizzare, in aggiunta al già esistente impianto di 999 kWp, un altro impianto fotovoltaico di medesima potenza (999 kWp), per complessivi 1.998 kWp finali (circa 2 MW).
A tal proposito specifica che:
- la realizzazione del secondo impianto interesserebbe la totalità della superficie del tetto di copertura di un capannone, accatastato come D/10, ubicato su parte dei terreni in conduzione e nella disponibilità dell'Istante, utilizzato per il ricovero di attrezzature e scorie dell'attività agricola;
- per il secondo impianto verrebbe a determinarsi un'integrazione architettonica del tipo "parziale", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b2) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, richiamato dal requisito sub a) della citata circolare 32 del 2009. Il decreto in parola definisce l'impianto parzialmente integrato come quello che abbia i «moduli fotovoltaici installati su tetti, piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima dello stesso»;
- il parco fotovoltaico finale, di complessivi 1998 kW - risultante dalla combinazione del primo impianto (connesso all'attività agricola in base al requisito c) di cui alla circolare 32/E del 2009) e del secondo impianto (da realizzare e connettere all'attività agricola in base al requisito a) di cui alla circolare 32/E del 2009) insisterebbe nello stesso Comune in cui sono ubicati i terreni condotti dalla Società (o nei Comuni confinanti), come richiesto dalla più volte citata circolare 32/E del 2009.
Inoltre, in sede di integrazione documentale, l'Istante ha precisato che:
- "la combinazione dei due impianti fotovoltaici garantirebbe il pieno rispetto dei criteri di connessione riportati a pagina 9 della circolare n. 32/E del 2009;
- in merito alla eventuale necessità di fornire prova documentale della concreta capacità combinata degli impianti di soddisfare i requisiti di connessione, la stessa non sarebbe al momento producibile. Ciò in quanto la società istante ha solo manifestato un interesse all'espansione fotovoltaica, nei termini già specificati in sede d'interpello, ma non si è ancora attivata, in concreto, per la predisposizione di progetti e preventivi riguardanti il predetto intervento".
Alla luce di quanto rappresentato, l'Istante chiede all'Agenzia delle entrate un parere in merito alla possibilità di considerare come connesso all'attività agricola anche il secondo impianto fotovoltaico, al pari e in aggiunta al primo di circa 1 MW (999 kWp), già esistente e connesso, potendo così determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento al fatturato di vendita dell'energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti, per la parte eccedente la franchigia di 260.000 kWh ed al netto della tariffa incentivante, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. Con la risposta n. 319 del 1° giugno 2022 (in allegato), l'Agenzia delle entrate chiarisce che l’espansione fotovoltaica, realizzata da una società semplice agricola, tramite l’installazione di un secondo impianto in aggiunta a quello già esistente, può essere considerata connessa con l’attività agricola e, così, anche il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva. In particolare, lo è se gli di impianti soddisfano almeno uno dei requisiti elencati alle lettere a), b) e c) della circolare 32/2009 ed è rispettato il principio di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di produzione di energia.
Le condizioni sono che:
1. la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del Dm 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
2. il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
3. entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.