Ulteriori interventi urgenti sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili sono previsti all'articolo 5 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonche' sull'elettricita' prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.47 del 25 febbraio ed entrato in vigore sabato 26 febbraio (LEGGI TUTTO).
Riportiamo il testo dell'art. 5:
1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, e' applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalita' di cui al presente articolo, come individuate dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;
b) un prezzo di mercato pari a:
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonche' per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalita' con le quali e' data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonche' le modalita' con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
8. L'articolo 16 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e' abrogato.
Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 è disponibile in allegato.
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