“I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica.”
È quanto stabilisce l'articolo 3 della Legge 28 luglio 2016, n. 154 – il cosiddetto “Collegato Agricoltura” - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto e il vigore dal 25 agosto.
La norma del citato art. 3 dispone che ai fini del rispetto dell'obbligo, “il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni.”
L'applicazione di tali disposizioni “comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione.”
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