Con il documento di consultazione 412/2019/R/eel, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti in merito alla modifica del processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e/o trasporto nel settore elettrico e conseguente attivazione del servizio di ultima istanza.
In particolare, in presenza di una risoluzione del contratto di dispacciamento e/o del contratto di trasporto, l'attivazione del servizio di ultima istanza avverrà dal momento stesso della comunicazione della risoluzione contrattuale al Sistema Informativo Integrato (SII) da parte di Terna o delle imprese distributrici, azzerando il tempo di risoluzione contrattuale, che attualmente è pari a 17 giorni lavorativi.
L'obiettivo del provvedimento è quello di minimizzare l'esposizione finanziaria del sistema nei confronti dell'utente per il quale viene risolto il contratto di dispacciamento e/o il contratto di trasporto, attraverso un processo di risoluzione contrattuale più rapido ed efficiente e che possa portare ad una riduzione degli oneri per gli utenti in termini di garanzie prestate a copertura del rischio di inadempienza nei confronti del sistema, salvaguardando il cliente finale.
In maggior dettaglio, il DCO 412/2019/R/eel prospetta l'introduzione delle seguenti misure:
1. risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto con efficacia a decorrere dalla medesima data della comunicazione di Terna o dell'impresa distributrice al SII. A seguire, il SII, entro 2 giorni lavorativi, invia ai clienti finali la comunicazione di attivazione del servizio di ultima istanza (causata dalla risoluzione dei contratti di dispacciamento e/o trasporto), opportunamente rivista al fine di fornire al cliente tutte le informazioni necessarie a orientare le proprie scelte;
2. attivazione del servizio di ultima istanza con decorrenza dal giorno successivo alla data di efficacia della risoluzione del contratto;
3. in caso di attivazione del servizio di salvaguardia, l'applicazione di condizioni economiche specifiche per un periodo transitorio (che non vada oltre il termine dell'ultimo giorno del mese successivo al mese in cui è avvenuta l'attivazione del servizio), tali da non penalizzare il cliente finale interessato dalla risoluzione del contratto dell'utente; tali condizioni prevedono l'applicazione del parametro "Omega" pari a zero;
4. un meccanismo che compensi gli esercenti la salvaguardia delle differenze tra quanto fatturato ai clienti finali in base alle condizioni economiche specifiche, di cui al precedente punto 3), e le condizioni economiche normalmente previste per l'erogazione del servizio;
5. mantenimento, per il cliente finale, della possibilità di accedere alla procedura di switching veloce (cioè uscita dal servizio di ultima istanza in qualsiasi giorno del mese) a seguito della sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura.
Con riferimento alle tempistiche di implementazione, si prevede che le nuove modalità di risoluzione dei contratti di dispacciamento e/o trasporto ed attivazione dei servizi di ultima istanza divengano operative entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento finale.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 15 novembre 2019.
In allegato il documento di consultazione 412/2019/R/eel