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Energia, le proposte dell’Autorità per ridurre le bollette

Letture più frequenti, divieto delle fatture miste, criteri che riducano la differenza tra valori reali e stimati, tempi certi per la chiusura dei contratti. La ‘ricetta’ dell’AEEG per bollette basate sui consumi effettivi

mercoledì 5 agosto 2015 - Erika Seghetti

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Obblighi di lettura, incremento della periodicità di invio delle bollette, criteri che riducano la differenza tra valori reali e stimati, divieto di fatture "miste", tempi certi per le bollette di chiusura in caso di cambio fornitore, volture o disattivazione. Sono le principali proposte dell'Autorità per l’energia presentate con il Documento per la consultazione "Fatturazione nel mercato retail.

Gli interventi, che riguardano tutti i piccoli clienti, sia in tutela sia nel mercato libero, si basano anche sui primi risultati dall'indagine conoscitiva dell'Autorità sulla fatturazione, da cui emerge come le bollette basate su consumi effettivi (cioè non contenenti consumi stimati) siano il 75% circa del totale nel settore elettrico - dove il 98% circa dei clienti ha il contatore elettronico telegestito -, mentre sono l'8,5% nel gas, dove però la diffusione dei contatori telegestiti è appena agli inizi.

Intensificazione della periodicità della fatturazione

Nel dettaglio, l'Autorità propone di intensificare la periodicità della fatturazione, con la possibilità di concordare una maggiore frequenza rispetto a quelle previste dalla regolazione, anche per una maggiore consapevolezza dei propri consumi. Ad esempio, per chi consuma tra i 500 e i 5.000 Smc/anno di gas l'obbligo minimo di invio passa dalle attuali 2 o 3 volte l'anno a un periodo almeno bimestrale, come per la maggioranza dei clienti dell'elettricità. Inoltre la frequenza di fatturazione dovrà essere sempre coerente con il periodo dei consumi (ad esempio, se il contratto prevede che la bolletta sia emessa ogni due mesi, la fattura dovrà riferirsi a consumi bimestrali) e la fattura  dovrà  essere  emessa  entro  45  giorni  dal  termine  del  periodo  di  riferimento,  pena  il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro a favore del cliente finale.

Obbligo minimo delle letture del contatore

Per quanto riguarda le letture, per i contatori elettrici non telegestiti si propone di portare l'obbligo minimo di rilevazione dei dati da annuale a quadrimestrale, con l'obbligo di reiterare il tentativo di lettura se per due volte consecutive non fosse andato a buon fine e se non vi fosse alcuna autolettura disponibile.  Inoltre,  il  distributore  dovrà  pubblicare  sul  proprio  sito  internet  il  calendario  dei passaggi del personale incaricato, organizzato almeno per codice postale (CAP).

Divieto delle fatture miste

Per  ridurre  il  fenomeno  delle  fatture  miste  (consumi  effettivi  e  stimati),  in  caso  di  contatori telegestiti si propone di introdurre il divieto del loro invio a oltre il 40% dei clienti serviti dal venditore e il divieto di emettere fatture miste per chi ha o sceglie la fatturazione mensile. Per i clienti con contatori non telegestiti inoltre, nel caso in cui si trasmetta l'autolettura, si prevede invece che non si possa più ricevere una fattura mista con consumi stimati successivi al momento della stessa autolettura.?Se i dati di misura effettivi non fossero disponibili a seguito di switching e volture per contatori non telegestiti o nel caso siano state già emesse due fatture consecutive in acconto con contatori telegestiti, il venditore dovrà garantire  al  cliente  la  possibilità  dell'autolettura,  mettendogli a disposizione uno o più canali per comunicarla e i tempi utili per farlo; una volta acquisita dovrà inviare i dati al distributore per la relativa validazione ai fini della fatturazione.

Tempi certi per la chiusura dei rapporti contrattuali

Infine per migliorare la disciplina delle fatture di chiusura del rapporto contrattuale (in caso di cambio fornitore, voltura e disattivazione) di qualsiasi tipo di utenza, gas o luce, domestica e non, si prevede che, per garantire il rispetto del tempo massimo di ricezione di 6 settimane previsto dalla normativa, la loro emissione avvenga al più tardi 8 giorni prima dallo scadere delle stesse 6 settimane, anche valutando una riduzione degli 8 giorni in caso di recapito della bolletta via mail o web. In caso di ritardo sono previsti indennizzi automatici a favore del consumatore o anche per il venditore da parte del distributore se quest'ultimo ritarda nella messa a disposizione del dato di misura.

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