È pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.296 di ieri il decreto 7 agosto 2019 del Ministero dello sviluppo economico, recante “Criteri e condizioni per la sospensione e la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi dei decreti 6 agosto 2010, 13 dicembre 2011 e 5 dicembre 2013”.
Ricordiamo che il decreto del Mise del 6 agosto 2010 ha individuato i termini, le modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati alla produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia.
Il nuovo decreto pubblicato nella G.U. di ieri 18 dicembre stabilisce i criteri, le modalita' e i termini per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati gia' concessi dal Ministero dello sviluppo economico alle imprese di cui all'art. 2. Possono accedere ai benefici di cui al nuovo decreto, le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione dei progetti ammessi.
Non possono, in ogni caso, essere ammesse ai benefici previsti dal decreto le imprese in liquidazione ovvero sottoposte a procedura concorsuale.
Si è ritenuto necessario prevedere la possibilita' di rinegoziare il piano di restituzione in un piu' esteso arco temporale al fine di assicurare il necessario supporto alle PMI nell'attuale difficile contesto finanziario e creditizio, anche tenendo conto che l'iniziale termine di rimborso di otto anni non appare del tutto coerente con il finanziamento di beni strumentali la cui vita produttiva e fecondita' si estende ben oltre il suddetto termine.
In allegato il decreto 7 agosto 2019