Si avvicina il 30 aprile, data che da 28 anni è cerchiata sul calendario di imprese, enti ed altri soggetti con consumi di energia rilevanti, in quanto giorno ultimo per nominare l’energy manager per l’anno in corso. Non sarà così per questo 2020 che, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), come convertito in legge, vede posticipare il termine previsto dall’art.19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10.
Stante l’attuale quadro legislativo in via di definizione, e in particolare tenuto conto del fatto che il D.L. legge 8 aprile n.23 all’art. 37 (c.d. decreto Liquidità), se confermato, andrebbe a prolungare ulteriormente la scadenza prevista, sarà cura della Federazione informare nelle prossime settimane in merito alla data effettiva, che comunque non cadrà prima del 21 giugno.
Intanto si raccomanda di sfruttare al meglio l’ulteriore tempo a disposizione per scegliere il candidato più idoneo da nominare: in questo momento storico, improntato a una transizione energetica che avrà impatti consistenti sulle imprese e gli enti, avere un bravo energy manager all’interno della propria struttura può fare la differenza. La sua capacità di supportare ed aiutare i decisori si evince nell’individuazione di nuove opportunità di business in quella che oggi chiamiamo green economy e nella capacità di orientare le azioni degli enti verso la sostenibilità energetica e il controllo della spesa, elementi che possono tornare utili nella gestione di questa crisi legata al Coronavirus.
Dal punto di vista normativo, la legge 10/1991 ha previsto l’obbligo di nomina dell’energy manager per imprese ed enti oltre certe soglie di consumi energetici:
· i soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio;
- i soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.
La nomina avviene attraverso una piattaforma web predisposta da FIRE, chiamata NEMO (nomina energy manager online), in modo completamente informatizzato. I soggetti interessati, una volta effettuata una procedura di accreditamento una tantum, possono procedere anno per anno a indicare il nome dell’energy manager, insieme ai consumi e alla produzione di energia dell’anno precedente.
Alcune indicazioni per orientare sulla scelta dell’energy manager da nominare:
· organizzazione complessa: sarà preferibilmente un dirigente con obiettivi e premi specifici, alla guida di un gruppo di persone di estrazione prevalentemente tecnica (e.g. EGE);
· dimensioni aziendali medie: sarà probabilmente una figura con competenze energetiche, anche se rimane consigliabile un inquadramento adeguato (dirigente o quadro);
· aziende ed enti di piccole dimensioni: si può optare per un consulente esterno, preferibilmente EGE.
In diverse occasioni FIRE ha sottolineato come la gestione razionale dell’energia porti vantaggi da tutti i punti di vista. Parliamo dei cosiddetti benefici multipli dell’efficienza energetica, che comprendono aspetti come la riduzione delle emissioni, l’aumento di valore degli asset, il miglioramento di comfort e sicurezza, benefici sulla produttività e l’immagine, riduzione dei costi e dei rischi connessi alle attività svolte, etc. Si tratta di voci che in termini economici hanno un alto impatto sui decisori e sul benessere dell’azienda.
La FIRE si occupa dal 1992 su incarico a titolo non oneroso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle nomine degli energy manager, gestendone il database, promuovendone il ruolo e supportandone le attività con conferenze, attività formative, indagini e studi di mercato, progetti europei tesi a migliorare gli strumenti esistenti per l’energy management.