La società ALFA interpellante è una E.S.Co.(Energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti (privati cittadini o condomini) interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus 110% di cui all'articolo 119 e seguenti del decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77.
L'interpellante opererà presso i propri clienti in qualità di contraente generale (General contractor), offrendo agli stessi sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi di riqualificazione energetica sia il servizio di progettazione dell'opera. Tale servizio di progettazione è svolto da professionisti abilitati che talvolta hanno un rapporto di dipendenza con l'interpellante e talvolta sono collaboratori o società terze.
Nella risposta n. 261 del 19 aprile 2021, l'Agenzia delle entrate chiarisce tra l'altro che, per quanto concerne gli oneri oggetto di ribaltamento, in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal GC, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110 percento poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus. A tale proposito si rileva che la circolare n. 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus. Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al "contraente generale" per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione.
Alla luce di ciò e nei limiti di quanto sopra descritto, si ritiene che l'istante in qualità di GC possa fruire del Superbonus con la modalità di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 121 del decreto Rilancio (cd. sconto in fattura) in relazione all'unico contratto "complesso" prestato al committente, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la detrazione qui in esame.
In allegato la risposta
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