È entrata in vigore oggi 14 giugno 2017 la Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.135 di ieri 13 giugno, il “Jobs Act del lavoro autonomo” - collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016 - è stato approvato in via definitiva dal Senato il 10 maggio scorso.
LE NOVITÀ DEL JOBS ACT AUTONOMI
TRANSAZIONI COMMERCIALI. Il provvedimento estende - spiega il dossier della Camera dei deputati - la disciplina sui pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e P.A. (di cui al decreto legislativo n. 231/2002) anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e P.A.e tra lavoratori autonomi.
CLAUSOLE E CONDOTTE ABUSIVE. Le legge qualifica alcune clausole e condotte come abusive, prevedendo il diritto al risarcimento del danno in capo al committente.
ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA. Viene estesa ai lavoratori autonomi la disciplina (di cui all'art. 9 della legge 192/1998) relativa all'abuso di dipendenza economica.
Inoltre, si riconoscono al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto.
QUATTRO DELEGHE LEGISLATIVE AL GOVERNO. La legge prevede, poi, quattro deleghe legislative al Governo. La prima prevede la rimessione di alcuni atti pubblici (ad esempio certificazioni o autentiche) alle professioni organizzate in ordini e collegi; la seconda è volta a consentire agli enti di previdenza di diritto privato di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie; la terza (introdotta dalla Commissione Lavoro della Camera), al fine di incrementare le prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata Inps (prestazioni di maternità e indennità di malattia), rimette al Governo la possibilità di prevedere un aumento dell'aliquota contributiva; la quarta, infine, riguarda il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.
DIS-COLL. Attraverso una disposizione introdotta dalla commissione Lavoro di Montecitorio, si riconosce la Dis-coll (l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa introdotta dall'articolo 15 del decreto legislativo n.22 del 2015, attuativo del cd. Jobs Act), a decorrere dal 1° luglio 2017, ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca, a fronte di un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51%.
BENEFICI FISCALI E SOCIALI. Infine, si prevede l'ampliamento di una serie di benefici fiscali e sociali, relativi alla deducibilità di spese alberghiere e di aggiornamento professionale, al congedo parentale e all'indennità di malattia; l'introduzione di misure per favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici; la costituzione, presso i centri per l'impiego, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo; l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo.
INFORMAZIONI E ACCESSO AGLI APPALTI PUBBLICI E AI BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI E APPALTI PRIVATI. L'articolo 12 della Legge stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualita' di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 e' abrogato.
Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, e' riconosciuta ai soggetti che svolgono attivita' professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilita':
a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;
b) di costituire consorzi stabili professionali;
c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile”.
RIMESSIONE DI ATTI PUBBLICI ALLE PROFESSIONI ORGANIZZATE IN ORDINI E COLLEGI. L'articolo 5, ponendosi l'obiettivo di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di "rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi". Dovranno essere in primo luogo individuati gli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere delegati alle professioni, sulla base del loro "carattere di terzietà". Il tutto nel rispetto delle norme sulla privacy e senza "determinare condizioni di conflitto di interesse".
STOP AL RUOLO SUSSIDIARIO E AL FASCICOLO DEL FABBRICATO. Un emendamento approvato in commissione Lavoro della Camera ha soppresso la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 che prevedeva il “riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato”.
PROTEZIONE SOCIALE. Per rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
SPESE DI VITTO E ALLOGGIO. Si modifica il testo unico delle imposte sui redditi: “I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.
DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI FORMAZIONE E DELLE POLIZZE PER INSOLVENZE. Si rendono "integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10 mila euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi". Sono inoltre "integralmente deducibili, gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà".
SICUREZZA SUL LAVORO DEGLI STUDI PROFESSIONALI. La legge delega il Governo a semplificare la normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali, adottando uno o più decreti legislativi che riformano le sanzioni, gli oneri documentali e che individuino, fra le altre, "specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione".
LAVORO AGILE. Per quanto concerne il lavoro dipendente, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, si introduce il lavoro agile, configurato non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, applicabile anche al settore pubblico. La prestazione, eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, eventualmente prevedendo l'utilizzo di strumenti tecnologici, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, viene definita mediante accordo scritto tra le parti. L'accordo sul lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato, con possibilità di recesso di entrambe le parti. Il lavoratore ha in ogni caso diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda e la medesima copertura assicurativa contro gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali.