La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche può essere tassata come reddito agrario nel limite di 260mila kWh. Entro tale franchigia, infatti, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 33/2019, chiarisce la corretta tassazione dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico di una società che possiede diversi ettari di terreno, su cui svolge la propria attività agricola.
L’amministrazione ricorda che, per poter qualificare l’energia proveniente dalle fonti fotovoltaiche come produttiva di reddito agrario, è necessaria l’esistenza di una “connessione” tra l’attività agricola e la produzione di energia stessa.
Come precisato nella circolare n. 32/2009, in linea con le indicazioni fornite dal ministero per le Politiche agricole e forestali con la nota 3896/2008, la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola.
Al contrario, la produzione di energia fotovoltaica eccedente tale valore può considerarsi connessa solo in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) la produzione di energia fotovoltaica deriva da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti
b) il volume d’affari derivante dall’attività agricola è superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW
c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza istallata eccedente il limite dei 200 kW, l’imprenditore dimostra di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
I criteri di connessione descritti nella circolare sono stati individuati per evitare di includere nel regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l’attività agricola.
Nel caso in esame, l’istante fa riferimento all’ultimo dei tre requisiti su ricordati, in base al quale l’imprenditore agricolo deve dimostrare di coltivare 1 ettaro di terreno per ogni 10 kW di potenza che eccede la franchigia.
Al riguardo, l’Agenzia sottolinea che l’articolo 1, comma 910, della legge 208/2015, ha modificato la franchigia, che è passata a 260.000 kWh. In sintesi, secondo la nuova disposizione, la produzione e cessione di energia fotovoltaica si può considerare reddito agrario nel limite di 260.000 kWh. Oltre tale soglia genera, invece, reddito d’impresa, da determinare: forfettariamente (applicando il coefficiente di redditività del 25%) solo se sussiste un legame tra produzione di energia e fondo, in presenza, cioè, di uno dei requisiti di “connessione” individuati nella circolare 32/2009; seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa, negli altri casi.
Di conseguenza, i limiti richiamati nella circolare 32/2009 devono essere quantificati alla luce della nuova normativa, che non fa più riferimento alla potenza installata ma alla quantità di energia prodotta.
L’Agenzia, in conclusione, ritiene che, nel caso prospettato dall’istante, il limite per poter considerare l’attività svolta connessa a quella agricola, non è rispettato e la tassazione deve avvenire con le ordinarie modalità del reddito d’impresa. (fonte: Fisco Oggi)
In allegato la risposta n. 33/2019