L'unità immobiliare C/2, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dall'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 34 del 2020, di conseguenza non può fruire del regime agevolato neanche gli interventi trainati previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 557/2021, avente ad oggetto un quesito concernente la possibilità di fruire del Superbonus 110% relativamente agli interventi di efficientamento energetico previsti dall'articolo 119, comma 1 lettera a) del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, per un'unità immobiliare accatastata C/2 sprovvista di riscaldamento.
“La mancanza del riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione rappresentata dall'Istante, risulta essere una condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'ecobonus”, chiarisce il Fisco. “A nulla rileva l'introduzione, con la legge di Bilancio 2021, del comma 1-quater, dell'articolo 119, del decreto legge Rilancio che prevede, in determinati casi, il solo esonero dal produrre l'A.P.E. iniziale”.
Il testo completo della risposta è disponibile in allegato.