Fisco

Entrate: ok al regime forfetario nel 2019 anche con il controllo di una Srl

Il contribuente in possesso del prescritto requisito reddituale può applicare il regime forfetario nel 2019 anche se titolare di una quota di partecipazione - che ne consente il controllo diretto - al capitale di una Srl, di cui è anche amministratore

giovedì 2 maggio 2019 - Redazione Build News

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Il contribuente in possesso del prescritto requisito reddituale può applicare il regime forfetario nel 2019 anche se titolare di una quota di partecipazione - che ne consente il controllo diretto - al capitale di una Srl, di cui è anche amministratore. Lo stesso decadrà dal regime forfetario nel 2020, sempre che non rimuova la causa ostativa.

È, in sintesi, la soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 133/2019 a un’istanza di interpello.

QUESITO. A formulare la richiesta è un contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare (codice Ateco 68.31.00) e titolare di una quota di partecipazione nella misura del 72% al capitale sociale di una Srl (operante con lo stesso codice), di cui è anche amministratore. Nel 2018, ha superato il limite di ricavi per poter usufruire del regime dei minimi, ma non quello previsto dal regime forfetario.

Poiché la legge di bilancio 2019, che ha introdotto la causa ostativa del controllo diretto di una Srl esercente attività economiche riconducibili a quelle svolte in maniera individuale, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, ritiene di poter usufruire del nuovo regime forfetario già dall’anno d’imposta 2019, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 212/2002 (“Statuto dei diritti del contribuente”).

RISPOSTA. L’Agenzia ricorda che, in merito alla nuova causa ostativa (articolo 1, comma 57, lettera d, legge 190/2014), la circolare 9/2019 ha chiarito che la stessa opera qualora, contemporaneamente:

- sussista il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata

- la Srl eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Inoltre, la circolare ha precisato che la stessa va verificata con riferimento all’anno di applicazione del regime e non all’anno precedente.

Pertanto, nel caso rappresentato, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario, poiché la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e, qualora accertata, la decadenza dal regime scatterà nel 2020.

Nella fattispecie in esame, in effetti, ricorrono entrambe le condizioni: sussistono sia il controllo diretto della Srl sia la riconducibilità delle attività economiche esercitate, dal momento che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Pertanto, ferma restando l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019, l’istante decadrà dallo stesso nel 2020.

Tuttavia, considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende la decadenza dal regime sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare, se non viene effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo (compresa l’attività di amministratore) da parte dell’istante alla Srl controllata a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare stessa e se l’istante cessa dalla carica di amministratore della Srl controllata, lo stesso, nel 2020, non decadrà dal regime forfetario. (fonte: FiscoOggi)

In allegato la risposta n. 133/2019

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