Con la Risoluzione n. 154/E del 19/12/2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce degli importanti chiarimenti in merito all'applicabilità dell'agevolazione 'prima casa', prevista dalla nota II - bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, per l'acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare alle due prepossedute.
IL QUESITO. L'istante fa presente di essere unica proprietaria di due appartamenti siti nello stesso immobile in Torino, e, precisamente, un'abitazione ubicata al secondo piano, acquistata con atto del 17 luglio 1997, usufruendo dell'agevolazione 'prima casa', e un'altra abitazione ubicata al terzo piano, acquistata con atto del 28 luglio 2015, senza fruire di agevolazioni fiscali.
L'interpellante intende ora acquistare, sempre nello stesso immobile, una nuova abitazione, ubicata al terzo piano e adiacente ai due appartamenti già posseduti; l'istante precisa che il nuovo immobile è contiguo all'altro appartamento sito al terzo piano e sovrastante l'appartamento ubicato al secondo piano.
E' intenzione dell'istante procedere alla successiva unificazione, anche catastale, delle tre abitazioni in un'unica unità immobiliare.
Al riguardo, l'istante specifica che l'abitazione che risulterà dall'accorpamento non sarà riconducibile nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
La contribuente chiede di conoscere se, in sede di acquisto del nuovo immobile, possa richiedere nuovamente le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della 'prima casa', dalla nota II - bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
LA RISPOSTA DELL'AGENZIA. Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire delle agevolazioni 'prima casa' per l'acquisto di un nuovo immobile da accorpare ai due immobili preposseduti, nel caso di specie uno contiguo e l'altro sottostante il nuovo immobile, a condizione che si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.