Con la risposta n. 146/2019 a una istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente, in possesso del prescritto requisito reddituale, può applicare il regime forfetario nel 2019, anche se titolare del 50% di una Srl, di cui è anche co-amministratore disgiunto. Regime agevolato dal quale, invece, decadrebbe l’anno prossimo, sempre che non rimuova la causa ostativa.
QUESITO. L’interpello è stato presentato da un ingegnere, libero professionista (codice Ateco 71.12.10) che possiede anche il 50% di una srl che svolge attività di consulenza e sviluppo di progetti per la produzione di energia elettrica tradizionale e da fonti rinnovabili (codice Ateco 71.12.20), di cui è amministratore disgiunto insieme all’altro socio.
Considerato che l’attività dell’istante è direttamente riconducibile a quella della società, il contribuente chiede cosa s’intenda per “controllo diretto o indiretto” e, in particolare, quali siano gli elementi che devono essere considerati ai fini della qualificazione del controllo, per poter continuare ad applicare il regime forfettario, considerato che nel 2018 ha realizzato un volume di compensi non superiore al limite previsto dalla legge e di non rientrare in nessuna delle altre cause di esclusione (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014).
IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario: tra le modifiche apportate, la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione della disciplina agevolata e, per quanto concerne il quesito, quella di cui alla lettera d) del comma 57, articolo 1, legge 190/2014.
In particolare, il regime fiscale di vantaggio non può essere applicato dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Con la circolare 9/2019, l’Agenzia ha chiarito che affinché operi questa causa ostativa è necessaria la compresenza:
- del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata
e
- dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Come espressamente chiarito nella circolare 9/2019, il possesso di una partecipazione al 50% determina una forma di controllo di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile.
Per quanto riguarda la seconda condizione, dal momento che i codici Ateco delle due attività (dell’istante e della srl controllata) appartengono alla medesima sezione, la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente, considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario dovrà percepire compensi in veste di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
Pertanto, essendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57, articolo 1, legge 190/2014, come chiarito anche dalla ricordata circolare, l’istante decadrà dal regime forfetario, ma a partire dal periodo d’imposta 2020, ai sensi del successivo comma 71 del medesimo articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità nel periodo d’imposta 2019, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata quest’anno e, se accertata, comporterà la decadenza dal regime agevolato a partire dall’anno prossimo, sempre che permanga la causa ostativa.
Tuttavia, conclude l’Agenzia, per garantire il legittimo affidamento dei contribuenti rispetto ai comportamenti tenuti prima della pubblicazione della circolare 9/2019 (i cui chiarimenti assumono rilevanza decisiva per la soluzione del caso in esame), qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, ivi compreso per l’attività di amministratore, da parte dell’istante alla s.r.l. controllata a partire dalla data di pubblicazione del documento di prassi e se l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020. (fonte: FiscoOggi)
In allegato la risposta n. 146/2019
Vedi anche: “Applicazione del regime forfetario: nuovo chiarimento dall'Agenzia delle Entrate”