Fisco

Entro il 16 giugno la prima rata dell'IMU. Confedilizia: nel 2022 raggiungerà quota 250 miliardi

La patrimoniale sugli immobili raggiungerà quest’anno un gettito complessivo (2012-2022) di circa 250 miliardi di euro: se fosse rimasta l’Ici, nello stesso periodo di tempo non si sarebbero superati i 100 miliardi

lunedì 6 giugno 2022 - Redazione Build News

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Entro il 16 giugno deve essere versata la prima rata dell’Imu dovuta per il 2022. Lo ricorda Confedilizia, segnalando che la patrimoniale sugli immobili raggiungerà quest’anno un gettito complessivo (2012-2022) di circa 250 miliardi di euro (se fosse rimasta l’Ici, nello stesso periodo di tempo non si sarebbero superati i 100 miliardi).

La Confederazione della proprietà edilizia evidenzia che il versamento in acconto deve essere pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, con la precisazione che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Data la recente modifica della normativa relativa all’esenzione Imu per l’abitazione principale, Confedilizia segnala che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”. A seguito di tale novità, i contribuenti interessati dovranno scegliere l’immobile da considerare abitazione principale e, in base a questa loro scelta, procedere al versamento dell’Imu per l’immobile escluso, ricordandosi poi di comunicare con la dichiarazione Imu tale scelta a entrambi i Comuni interessati entro il 30 giugno 2023. In questo caso, come chiarito dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, nella compilazione del modello dichiarativo il contribuente dovrà barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019”. Qualora vi sia discordanza tra gli interessati su quale sia l’abitazione principale – ha inoltre precisato il Dipartimento – sarà il Comune, quale soggetto attivo del tributo, a dirimere la questione.

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