Sentenze

Eolico, il TAR boccia in parte le regole della Campania sulle aree non idonee

Annullate alcune disposizioni della Delibera n. 533/2016 della Giunta regionale campana

lunedì 7 gennaio 2019 - Redazione Build News

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Il Tar Campania, con la sentenza n.7145/2018 depositata il 13 dicembre, ha bocciato parzialmente la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 533 del 4 ottobre 2016, avente ad oggetto “Criteri per la individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 legge regionale 5 aprile 2016, n. 6”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale digitale della Regione Campania n. 77 del 21 novembre 2016.

I giudici amministrativi campani hanno annullato tale Delibera limitatamente:

a) alle disposizioni in forza delle quali “A tal fine, risulta utile l'indice di saturazione elaborato dai dati resi disponibili dal GSE, soggetto facente parte del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale). Pertanto, viene definito "carico insediativo medio regionale" il rapporto tra la potenza complessivamente istallata e la superficie complessiva del territorio regionale. Viene invece definito "carico insediativo medio comunale" il rapporto tra la potenza complessivamente istallata e la superficie complessiva del territorio comunale. Non sono idonee all'istallazione di nuovi impianti eolici le aree situate in Comuni il cui "carico insediativo medio comunale" supera di 5 volte il "carico insediativo medio regionale"”;

b) alla disposizione in forza della quale “A titolo di misura compensativa, per tutte le tipologie di impianti ad esclusione del microeolico (fino a 20 kW di potenza), è stabilito un onere economico a carico di tutti i soggetti autorizzati, in favore del Comune ove l’impianto è ubicato, pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto (Punto 9 DM 10.09.2010), somma da utilizzarsi con esclusiva finalità di ristoro ambientale e territoriale, in ossequio alla vigente normativa.”;

c) alla disposizione in forza della quale “le società proponenti, indipendentemente dalla potenza dell'impianto e dalla data di concessione dell'autorizzazione, dovranno, entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, esibire il progetto di impianto nel quale è descritto il ciclo di produzione e la vita utile attesa dello stesso unitamente al progetto di decommissioning assistito da garanzia fideiussoria come descritto nei punti che precedono”;

d) alla disposizione in forza della quale, per gli impianti già in esercizio ovvero autorizzati e in costruzione nelle aree non idonee, “sono consentite solo attività di manutenzione ordinaria.”

In allegato la sentenza

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