Con la sentenza n. 122/2016 depositata il 21 gennaio, la prima sezione del Tar Calabria ricorda che la giurisprudenza “riconosce in capo al soggetto che ha presentato un progetto per la realizzazione di un parco eolico l’interesse alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, la cui conclusione è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell’istanza stessa, ai sensi dell'art. 26, d.lgs. n. 152 del 2006”.
La giurisprudenza ha precisato, inoltre, che “l’obbligo per l’amministrazione preposta di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle regioni e dagli enti delegati. A ciò consegue che l’inutile decorso del termine comporta la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento nel termine di legge”.
Anzi, la giurisprudenza afferma che “la materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è permeata da principi di semplificazione e celerità procedimentale, che implicano certezza dei tempi di conclusione del procedimento autorizzatorio. Da qui l’assunto secondo il quale il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio include anche la fase necessaria alla valutazione di impatto ambientale, la quale resta inglobata all’interno dell’unico procedimento autorizzatorio di cui si discute”.
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA. Stesso discorso anche per quanto riguarda il procedimento di autorizzazione unica. L’art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che “Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”. L’inutile decorso del termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa, che assume in materia rilevanza pregnante, determina di per sé la violazione dell’obbligo di concludere con provvedimento espresso il procedimento, così come previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990.
Il Tar Calabria infine ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza 9 novembre 2006 n. 364, ha specificato che il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003 è espressione di un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. L’esercizio del potere sostitutivo spetta all’amministrazione stessa, trattandosi di unico complessivo procedimento.