Adottare iniziative normative chiarificatrici circa l'applicazione del ribasso d'asta, previsto dal nuovo codice appalti, ai servizi professionali tutelati dalla legge n. 49 del 2023, in materia di obbligatorietà dell'equo compenso.
Lo ha chiesto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un'interrogazione parlamentare presentata da Erica Mazzetti in Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera.
Di seguito riportiamo il testo completo dell'interrogazione e della risposta scritta del Mit pubblicata il 27 marzo scorso.
"MAZZETTI, CORTELAZZO e BATTISTONI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. —
Per sapere – premesso che:
l'autorità nazionale anticorruzione (Anac) nel parere di precontenzioso n. 101 del 28 febbraio 2024 ha stabilito la correttezza del comportamento dell'ASL Salerno che, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha omesso di escludere dalla gara le imprese che hanno formulato un ribasso tale da incidere sul compenso professionale;
tale decisione e stata adottata in quanto, in assenza di un'indicazione precisa in merito, è legittima la ribassabilità dell'intero importo posto a base di gara. In sostanza l'Anac ha autorizzato una ASL a «non rispettare» le regole della legge n. 49 del 2023 sull'equo compenso, per quanto riguarda le gare pubbliche e i servizi di architettura e ingegneria (progettazione);
più volte il Governo, anche in sede di cabina di Regia, è stato sollecitato da Anac a dirimere il tema dei rapporti tra la normativa sull'equo compenso e la disciplina recata dal Codice dei contratti in tema di appalti di servizi di ingegneria e architettura;
il disciplinare del bando della gara di appalto oggetto della pronuncia Anac prevedeva (articolo 18) che «la ditta concorrente, a pena di esclusione, deve compilare il modello di offerta economica proposto dal sistema, indicando il ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d'asta»;
poiché l'importo a base di gara era pari alla somma dei compensi professionali e delle spese generali, la stazione appaltante, secondo Anac, avrebbe correttamente esercitato la sua discrezionalità in coerenza coi principi che regolano l'evidenza pubblica (articolo 1, 2 e 3 del Codice Appalti) –:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare iniziative normative chiarificatrici circa l'applicazione del ribasso d'asta, previsto dal nuovo codice appalti, ai servizi professionali tutelati dalla legge n. 49 del 2023, in materia di obbligatorietà dell'equo compenso."
(5-02200)
La risposta del Mit
"A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e della legge n. 49 del 2023 si è fin da subito posta all'attenzione del Governo, l'esigenza di chiarire, in favore delle stazioni appaltanti, i corretti ambiti applicativi della normativa sull'equo compenso nell'ambito delle procedure di affidamento, nonché i criteri utilizzabili dalle amministrazioni aggiudicatrici per gli affidamenti relativi ai servizi di ingegneria e di architettura.
Al riguardo giova premettere una breve sintesi del quadro normativo di riferimento e delle principali criticità interpretative emerse.
La citata legge n. 49 del 2023 detta disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, per il quale si intende la corresponsione di una «retribuzione» proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dalle normative di settore.
A sua volta, tuttavia, anche il nuovo codice dei contratti pubblici contiene alcune disposizioni nella medesima materia, prevedendo che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, stabilendo le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori.
Dall'esposizione del quadro normativo sopra esaminato emerge, dunque, come le disposizioni citate debbano necessariamente trovare un coordinamento applicativo di cui le stazioni appaltanti non possono non tener conto anche in relazione agli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura.
Nella consapevolezza dell'importanza del tema, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già segnalato alla Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio istituita ai sensi dell'articolo 221, comma 1 del codice dei contratti pubblici, l'esigenza di adottare un chiarimento in materia, all'esito di un confronto con le associazioni di categoria. Al riguardo, infatti, si evidenzia come il comma 2 del citato articolo preveda che sia la suddetta Cabina di regia la sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del codice, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentari, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti e per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori pratiche.
Nel merito, ad ogni modo, si sottolinea come la linea che si ritiene necessaria percorrere non può che avere per obiettivo il contemperamento fra le esigenze retributive rappresentate dagli ordini professionali alla luce dei principi dell'equo compenso e l'effettiva sostenibilità dell'offerta in relazione al complessivo quadro economico dell'affidamento. Ed è chiaro come, in ogni caso, tale indirizzo di azione non potrà che svolgersi altresì alla luce dei principi eurounitari di riferimento, volti ad assicurare sia la massima partecipazione alle gare degli operatori economici, sia una effettiva concorrenza nei settori volta per volta rilevanti.
Si conferma quindi l'intenzione che nella prossima seduta della Cabina di regia siano concordate le modalità per chiarire il coordinamento tra i due interventi normativi al fine di fornire un chiarimento alle stazioni appaltanti sotto forma di parere, ovvero tramite gli appositi coordinamenti normativi".