Sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 118 Speciale del 10 luglio 2019 è pubblicata la Legge regionale 4 luglio 2019, n. 15, recante “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”.
Questa legge tutela le prestazioni dei liberi professionisti rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati o delle imprese o rese su incarico affidato dall'amministrazione regionale, da un ente dipendente o da una società controllata dalla Regione.
La legge ha altresì l’obiettivo di contribuire alla riduzione dell’evasione fiscale.
EQUO COMPENSO E CLAUSOLE VESSATORIE. L'articolo 5 di questa legge regionale stabilisce che “la Regione, gli enti dipendenti e le società controllate garantiscono, nell’affidamento e nell’esecuzione degli incarichi conferiti ai professionisti, il diritto all’equo compenso e contrastano l’inserimento delle clausole vessatorie, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia ed, in particolare, dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dell’articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172”.
"Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un atto di indirizzo nei confronti delle competenti strutture regionali, degli enti dipendenti e delle società controllate. L’atto di indirizzo dispone, in particolare, che:
a) negli atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi, i compensi professionali sono determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l’importo a base di gara nei casi previsti dalla legislazione statale;
b) per gli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la definizione dei compensi e quelli dovuti a coloro che svolgono professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e siano iscritti alle associazioni o in possesso dei requisiti previsti dalla "normativa tecnica UNI", sono proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenuto conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;
c) nella predisposizione dei contratti di incarico professionale, è introdotto il divieto di clausole vessatorie come definite dall’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina della professione forense)”.
La Regione promuove l’applicazione dei suddetti indirizzi da parte degli enti locali nello svolgimento delle procedure di affidamento degli incarichi professionali.
LEGGE IN VIGORE DALL'11 LUGLIO. La legge è entrata in vigore l'11 luglio. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale definisce gli indirizzi per l’applicazione delle disposizioni relative ai procedimenti in corso.
In allegato la legge regionale