“Sull’equo compenso ci sono disposizioni potenzialmente contrastanti e, prima che sorga un contenzioso, Anac sta lavorando per risolvere la questione. Per questo abbiamo investito del problema la Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio, in modo che si arrivi a una soluzione concordata, e potenzialmente pure ad un intervento normativo, anche per sminare il rischio di contenzioso”. È quanto afferma il Presidente dell’Anac Giuseppe Busìa in merito all’equo compenso, sul quale è intervenuta l’Autorità con un Atto del Presidente del 27 giugno 2023.
Le osservazioni del Cnappc, del Cni e dell'Oice
Ricordiamo che sulla questione, e cioè sulle criticità attinenti al coordinamento tra la disciplina dell'equo compenso e il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), si sono recentemente pronunciati il Consiglio Nazionale degli Architetti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e l'Oice.
Le osservazioni dell'Anac
Con nota acquisita al prot. Autorità n. 42157 del 01.06.2023 l'Autorità anticorruzione ha ricevuto “una richiesta di quesito concernente il coordinamento della disciplina legislativa dell’equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49 con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
A parere dell’esponente, infatti, emergerebbe un difetto di coordinamento nell’ambito della formulazione delle offerte nelle procedure ad evidenza pubblica con riferimento alla disciplina sul c.d. equo compenso di cui alla legge n. 49/2023, per quanto attiene ai servizi di ingegneria e architettura. Sono pervenute per le vie brevi diverse richieste di chiarimento analoghe.
In effetti, sia la formulazione dell’articolo 41, comma 15, che l’articolato di cui alla legge n. 49 del 2023 pongono il dubbio di come debbano intendersi le previsioni dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali di cui alle tabelle ministeriali e, nello specifico, di quelle contenute nel decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 richiamate all’interno dell’Allegato I.13 al nuovo Codice dei contratti.
Come è noto, dal 1° luglio u.s. la disciplina di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici ha acquistato efficacia. L’articolo 41, comma 15, rimanda all’allegato I.13 al fine di stabilire le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. Inoltre, il comma 15 statuisce nel senso che i predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.
Giova fin d’ora rilevare che nella prefata formulazione dell’articolo 41, comma 15, non viene più utilizzata la locuzione «criterio o base di riferimento», diversamente dall’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per vero, gli orientamenti della giurisprudenza e della prassi sviluppatisi in proposito, desumevano anche dalla citata locuzione l’utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti, dei corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con la conseguente possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate.
Il dubbio su come considerare i corrispettivi dovuti ai professionisti di cui alle tabelle ministeriali è ulteriormente alimentato dall’intervento del legislatore di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49 «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali».
Ed infatti, considerando il particolare regime di cui agli articoli 3 e 5 previsto al fine di dare effettività all’equo compenso nonché l’abrogazione della disciplina che aveva eliminato il criterio dell’inderogabilità dei minimi tariffari anche per gli ingegneri e gli architetti, si pone il problema di valutare se attraverso la legge n. 49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotto dei parametri professionali minimi. In questo senso, deporrebbe, altresì, il Parere della XIV Commissione Permanente (Politiche dell’Unione Europea) del 18.01.2023 sulla proposta di legge C. 338.
Accogliendo tale impostazione, si porrebbe l’ulteriore difficoltà di comprendere quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
Ritenuto che l’Autorità non può fornire indicazioni sulla percentuale legittima di ribasso, in quanto sussiste il rischio di individuazione di una nuova soglia minima per i compensi diversa da quella per i compensi fissati dai decreti ministeriali per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, con l’ulteriore possibile effetto di trasformare la gara in una gara a prezzo fisso, con la presente si intende segnalare la questione rimettendola alla competente Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio, al fine di evitare pareri difformi e contenzioso, restando comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento in un’ottica di collaborazione istituzionale”, conclude l'Anac.