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Equo compenso per i professionisti: avviato iter del disegno di legge in Senato

Il ddl prevede la nullità delle clausole contrattuali che collocano la remunerazione al di sotto dei parametri minimi vigenti per orientare il magistrato nella soluzione del contenzioso

mercoledì 5 luglio 2017 - Redazione Build News

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È stato incardinato ieri presso la Commissione lavoro del Senato l’esame del disegno di legge n. 2858 recante “Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate”, di iniziativa del presidente della commissione Maurizio Sacconi (Epi).

Il ddl – IN ALLEGATO - è stato presentato in una conferenza stampa che si è tenuta ieri al Senato insieme al presidente di Energie per l’Italia Stefano Parisi.

“La proposta – spiega Sacconi - consente di rendere nulle le clausole contrattuali che collocano la remunerazione al di sotto dei parametri minimi vigenti per orientare il magistrato nella soluzione del contenzioso. Durante l’iter di esame cercheremo soluzioni per garantire a tutti i lavoratori autonomi livelli minimi inderogabili della remunerazione. Per i molti che non operano entro le regole degli ordini e dei collegi, la soluzione potrebbe consistere nel dare forza di legge ai contenuti minimi degli accordi collettivi sottoscritti da loro organizzazioni di rappresentanza con le associazioni dei committenti.”

“Non trascurabile è poi la proposta – sottolinea Sacconi - di individuare nel giorno della prestazione il momento da cui decorre il termine di prescrizione della responsabilità civile dei professionisti così da evitare le incertezze giurisprudenziali che li rendono difficilmente assicurabili.

Collocando questa iniziativa legislativa nella prospettiva dello “statuto dei lavori” disegnato da Marco Biagi, Stefano Parisi ha poi affermato che “Energie per l’Italia si batterà per sostituire il vecchio Statuto dei lavoratori con un moderno statuto rivolto a tutelare tutti i lavori tanto dipendenti quanto indipendenti. La cultura liberale non è concorrenza sregolata al ribasso sui prezzi ma deve garantire una corretta proporzione tra remunerazione e qualità delle prestazioni”.”

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

ART. 1. OGGETTO E DEFINIZIONE. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, la legge è finalizzata a tutelare l’equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente.

Per compenso equo si intende “la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”.

ART. 2. CLAUSOLE CHE PREVEDONO UN COMPENSO NON EQUO. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all’opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La nullità della clausola o del patto opera a vantaggio del professionista iscritto all’ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

ART. 3. PRESCRIZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE. Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all’ordine o al collegio professionale.

ART. 4. CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA. Dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Leggi anche: “Reintroduzione delle tariffe minime professionali: disegno di legge in Senato

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