“Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge”.
È quanto dispone il primo comma dell'articolo 3 della Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.104 di oggi 5 maggio e in vigore dal prossimo 20 maggio.
La Legge – in allegato – consta di 13 articoli:
- Art. 1 Definizione
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo
- Art. 4 Indennizzo in favore del professionista
- Art. 5 Disciplina dell'equo compenso
- Art. 6 Presunzione di equità
- Art. 7 Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo
- Art. 8 Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale
- Art. 9 Azione di classe
- Art. 10 Osservatorio nazionale sull'equo compenso
- Art. 11 Disposizioni transitorie
- Art. 12 Abrogazioni
- Art. 13 Clausola di invarianza finanziaria
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