“Al professionista esercente un’attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione è riconosciuto un equo compenso, a garanzia del decoro e della dignità del professionista e della professione, in attuazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché nel rispetto dei princìpi del codice civile e dell’ordinamento dell’Unione europea. L’equo compenso deve essere tale da assicurare la remunerazione economica dell’opera svolta, comprensiva del valore economico e di risultato dell’opera, dei costi di produzione e del valore aggiunto eventualmente arrecato al processo di produzione dell’impresa nonché dell’utile da conseguire per il professionista.”
Così recita il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge “Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti”, presentato oggi 27 settembre al Senato su iniziativa dei senatori Serenella Fucksia e Gaetano Quagliariello (cofirmatario) del Gruppo Federazione della Libertà (Id-PL, PLI).
“Il compenso per le prestazioni professionali”, si legge al comma 2 dell'art. 1 del Ddl, “è pattuito nelle forme previste dall’ordinamento, all’atto del conferimento dell’incarico. Il professionista deve rendere noto al committente il grado di complessità della prestazione, informandolo degli oneri conosciuti e calcolabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla conclusione dello stesso, e deve indicare i dati della polizza assicurativa sottoscritta per rifondere i danni eventualmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso, la misura del compenso è anticipatamente comunicata al committente con indicazione di un preventivo approssimativo, da definire all’atto della stipula del contratto, e deve essere adeguato all’importanza dell’opera. Nel contratto devono essere indicate distintamente per ogni singola prestazione fornita le voci di costo complete, comprensive di spese, oneri e contributi. Ove non sia preventivamente stabilito tra le parti, il compenso è determinato con riferimento ai parametri tariffari emanati dal competente Ministero vigilante”.
Il comma 3 dispone che “è nullo ogni patto che preveda compensi manifestamente sproporzionati all’opera prestata. Per la valutazione della mancata proporzionalità del compenso si applica la normativa che disciplina le professioni regolamentate nel sistema ordinistico”.
“Il committente”, recita il comma 4, “può esercitare l’azione di responsabilità professionale nel caso in cui il professionista richieda un compenso palesemente sproporzionato. Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista”.
ABROGAZIONI. L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
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