“I compensi per i servizi di ingegneria e architettura oggetto della procedura di gara non possono essere subordinati all'esito della domanda di finanziamento. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura.
Il DOCFAP è un documento prodromico alla progettazione che non può essere affidato congiuntamente al primo livello di progettazione, coincidente con il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)”.
Lo ha affermato l'ANAC nella delibera n. 102 del 19 marzo 2025, che ha accolto l’istanza di precontenzioso dell’OICE.
Accolta l'istanza dell'OICE
L’Associazione delle società di ingegneria e architettura aveva contestato un bando di un Consorzio di bonifica che, con la formula dell’accordo quadro, aveva previsto un forfait di 30.000 euro per le attività propedeutiche alla redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e aveva subordinato la remunerazione del la possibilità DOCFAP e del PFTE all’ottenimento del finanziamento.
Per l’Anac innanzitutto il DOCFAP è atto prodromico alla progettazione che non può essere affidato congiuntamente alla progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e quindi deve essere affidato separatamente e remunerato applicando le tabelle ministeriali di cui all’allegato I.13 del codice appalti che sono vincolanti e inderogabili. La delibera 102 precisa anche che i compensi per i servizi di ingegneria e architettura non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento, nonostante il d. lgs 36/2013 non abbia riprodotto espressamente il divieto di condizionare il pagamento dei corrispettivi all’ottenimento del finanziamento.
Tutela dell’equo compenso e della dignità del lavoro dei progettisti
“La delibera dell’Autorità”, commenta Giorgio Lupoi, Presidente dell'OICE, “rappresenta un importante successo della nostra Associazione a tutela della corretta applicazione del codice da parte delle stazioni appaltanti e soprattutto della dignità dei progettisti e del rispetto dell’equo compenso e del corretto equilibrio contrattuale. Fra le righe leggiamo, oltre ai richiami alle norme, anche la condivisione per la dignità del lavoro di tutti i progettisti. Con questo apprezzato provvedimento, che conferma l’Anac come organismo fondamentale per la corretta attuazione dei principi del codice appalti, si ribadisce da un lato che DOCFAP e PFTE sono cose ben distinte e non affidabili unitariamente, visti i diversi obiettivi cui tendono; dall’altro che l’attività professionale ha un suo valore intrinseco e la sua remunerazione non può essere aleatoria perché occorre sempre una copertura finanziaria. Siamo e saremo sempre in prima linea per fare sì che i fondamentali principi su cui poggia il nuovo codice appalti siano rispettati: dalla concorrenza, al mercato, dall’equo compenso all’equilibrio dei rapporti contrattuali, confortati anche da delibere come quella di oggi che ricordano alle stazioni appaltanti come applicare la normativa vigente.”