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Equo compenso: pubblicata la delibera della Giunta regionale del Lazio

Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali ai sensi della Legge regionale 12 aprile 2019, n. 6

venerdì 21 febbraio 2020 - Redazione Build News

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Nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 18 febbraio scorso, è pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2020, n. 22, recante “Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali. Legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 "Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali".

Con questo atto la Giunta regionale del Lazio ha deliberato:

1. di impartire agli Uffici regionali, agli enti strumentali e alle società controllate della Regione Lazio i seguenti indirizzi in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali:

a) negli atti relativi alle procedure di affidamento, gli importi dei compensi professionali, da utilizzare quale criterio o base di riferimento per individuare il prezzo a base di gara, devono essere determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità;

b) negli avvisi pubblici relativi alle procedure di affidamento di cui alla lettera precedente, devono essere utilizzate formule che scoraggino i ribassi eccessivi. Il compenso finale dovrà essere conforme ai già menzionati parametri;

c) nell’impostazione degli atti delle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla Legge n. 4/2013 devono essere proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;

d) nella predisposizione del contratto di incarico professionale, fatta salva la previsione di cui all’art. 5 della L.R. n. 6/2019, non devono essere inserite clausole “vessatorie”, come configurate dall’art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247 e in particolare le clausole che consistono:

1) nella riserva per l’Amministrazione della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

2) nell'attribuzione all’Amministrazione della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

3) nell'attribuzione all’Amministrazione della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

4) nella previsione di clausole che impongono al professionista l’anticipazione di spese ovvero la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto del contratto;

5) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

6) nella previsione che, in ipotesi di nuovo contratto sostitutivo di altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente contratto, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

7) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.;

e) nella specifica ipotesi di predisposizione del contratto di incarico professionale con un avvocato del libero foro, sono da considerarsi vessatorie le clausole che consistono nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte.

2. Che, allo scopo di verificare il pagamento per la prestazione professionale, l’attestazione dello stesso da parte dell’amministrazione avvenga con ricezione della copia della fattura elettronica, ovvero attraverso il modello di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatto da parte del professionista ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Di rimandare a specifico atto l’adozione di apposite misure dirette a garantire l’applicazione delle disposizioni della l.r. 6/2019 nei confronti degli enti, delle aziende del servizio sanitario regionale e delle strutture regionali sanitarie accreditate in conformità a quanto disposto dall’articolo 5 della citata legge regionale.

In allegato la DGR

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