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Equo compenso, pubblicata la legge della Regione Marche

Obiettivo assicurare compensi proporzionali alla quantità e qualità della prestazione professionale

martedì 3 dicembre 2019 - Redazione Build News

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Nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 93 del 28 novembre è pubblicata la Legge regionale 18/11/2019, n. 38 concernente “Disposizioni in materia di equo compenso”.

L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa e la Giunta regionale vengono chiamati ad adottare atti di indirizzo che garantiscano la promozione e valorizzazione delle attività professionali attraverso il riconoscimento del diritto ad un equo compenso, necessariamente proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione resa, oltre che conforme ai parametri applicabili alla specifica professione, così come stabilito anche dal legislatore nazionale. Gli stessi parametri dovranno essere utilizzati, quale criterio o base di riferimento, ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara e nei contratti di incarico professionale non dovranno essere inserite clausole vessatorie. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale dovrà sottoporre all’Assemblea legislativa una relazione che ricomprenda i risultati dell’attività di monitoraggio. Viene previsto, inoltre, che la Regione promuova l’adozione da parte degli Enti locali di misure atte a garantire quanto stabilito dall’intervento legislativo in questione.

Di seguito riportiamo il testo completo di questa legge regionale.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con l’articolo 36 della Costituzione e in attuazione dei principi fondamentali dello Statuto regionale in materia di sviluppo economico, promuove e valorizza le attività professionali e garantisce, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in materia, il diritto dei professionisti, compresi i soggetti che svolgono le professioni non organizzate disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), all’equo compenso inteso quale compenso che deve essere necessariamente proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa, oltre che conforme ai parametri applicabili alla specifica professione.

Art. 2

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale, previa intesa, adottano atti di indirizzo che garantiscono il raggiungimento delle finalità indicate all’articolo 1, rivolti rispettivamente agli uffici dell’Assemblea legislativa e agli uffici della Giunta regionale, agli enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati e alle società partecipate dalla Regione.

2. In particolare gli atti di indirizzo indicati al comma 1 assicurano che:

a) nelle procedure di affidamento di lavori e servizi:

1) i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professioni oppure siano determinati in modo proporzionato alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali, se dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri o a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla legge 4/2013;

2) i parametri indicati al numero 1) siano utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara;

b) nei contratti di incarico professionale non siano inserite clausole vessatorie così come definite e individuate all’articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

3. La Regione promuove l’adozione da parte degli enti locali di misure atte a garantire quanto previsto da questo articolo.

Art. 3

(Relazione)

1. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale che comprenda i risultati di un’attività di monitoraggio, effettuata anche mediante la raccolta e l’analisi dei dati acquisiti dai soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 2, dagli enti locali e dagli ordini professionali, sul rispetto delle disposizioni di questa legge. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa.

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa e la Giunta regionale adottano gli atti indicati all’articolo 2 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge; la prima relazione prevista all’articolo 3 è presentata entro il 31 marzo 2021.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

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