È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 23 maggio 2016 il decreto 8 aprile 2016 con il quale il Ministero dell'Istruzione disciplina il credito d'imposta del 65% introdotto dalla legge 'Buona Scuola' (legge n. 107/2015) per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole.
Il decreto, in vigore da oggi 24 maggio 2016, disciplina:
a) le modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti al fine del conseguente riconoscimento del credito di imposta;
b) le modalita' di assegnazione alle istituzioni scolastiche, che risultino destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, del 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul Fondo di cui all'art. 3, comma 4.
BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA. Ai sensi dell'art. 1, comma 146 della legge n. 107 del 2015 il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
Il credito d'imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 è previsto in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.
Per istituti del sistema nazionale di istruzione si intende istituzioni scolastiche statali ed istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.
MODALITÀ DI VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato «Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell'occupabilita' degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107», appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.
I versamenti devono essere effettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria.
Nella causale del versamento deve essere riportato, nell'esatto ordine di seguito indicato:
a) il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
b) il codice della finalita' alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti:
i. C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche;
ii. C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
iii. C3: sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti;
c) il codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d'impresa.
Le somme versate in entrata sono riassegnate al capitolo n. 1260, denominato «Fondo per l'erogazione alle scuole beneficiarie delle erogazioni liberali in denaro destinati agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorano l'occupabilita' degli studenti» iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.
MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA. Le spese di cui al comma 145 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono effettuate le erogazioni liberali. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La quota annuale non utilizzata puo' essere riportata in avanti senza alcun limite temporale.
Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attivita' commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.
Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito d'imposta è utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AGLI ISTITUTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE. Agli istituti del sistema nazionale di istruzione beneficiari delle erogazioni liberali per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti è erogato, in un'unica soluzione, il 90 per cento delle erogazioni liberali annualmente iscritte sul Fondo di cui all'art. 3, comma 4.
Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca viene definito lo schema di convenzione che ciascuna istituzione scolastica beneficiaria di erogazioni liberali per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti deve stipulare con il relativo ente locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento.
Ciascuna istituzione scolastica eroga le risorse all'ente locale nel quale ha sede l'edificio scolastico oggetto dell'intervento secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, ai sensi della convenzione.
Agli istituti del sistema nazionale di istruzione che beneficiano delle erogazioni in misura inferiore al valore medio nazionale per alunno è riservato il 10 per cento delle somme annualmente iscritte sul Fondo di cui all'art. 3, comma 4. Il predetto 10 per cento è ripartito tra le istituzioni del primo periodo, con prioritario riferimento a quelle che percepiscono una somma minore per alunno, ed assicurando, a tutte le istituzioni destinatarie, uno stesso importo per alunno.
ADEMPIMENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. Gli istituti del sistema nazionale di istruzione beneficiari dell'erogazione liberale pubblicano sul sito web istituzionale, in una pagina dedicata, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonche' le modalita' di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attivita' da realizzare o in corso di realizzazione.
Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate, le risorse stanziate per la copertura finanziaria del credito d'imposta sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.