“Il danno derivante dalla condotta illecita di un professionista, che erri nella progettazione e realizzazione di un «opus», del quale sia necessario il rifacimento «ex novo», consiste nei costi sopportati per la realizzazione dello stesso e nella sua eliminazione, ma non pure in quelli che sarebbero occorsi, ed occorreranno, per la sua esecuzione a regola d'arte”.
Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, Sez. 6, nell'ordinanza n. 33537/2022 pubblicata il 15 novembre.
Il caso preso in esame dalla suprema Corte concerne l'inadempimento nella progettazione e realizzazione di un impianto di riscaldamento, insistente in un immobile destinato ad uso industriale, e i relativi effetti contrattuali ed extracontrattuali.
Un professionista, condannato dalla Corte d'appello a risarcire il committente del danno da illecito aquiliano, ha fatto ricorso in Cassazione.
IN ALLEGATO l'ordinanza della Cassazione.