L’operatore economico che commette un errore formale sui costi della manodopera o sugli oneri di sicurezza, non può essere escluso dalla gara se fornisce chiarimenti e giustificativi che dimostrano che le voci sono state tenute in debita considerazione nell’offerta economica presentata.
E’ quanto ha chiarito Anac con un Parere di precontenzioso rispondendo ad un grosso Comune campano in merito alla concessione in project financing della progettazione esecutiva ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione. Si tratta di un appalto ingente, del valore di 8 milioni e 400.000 euro.
Con la delibera n. 101 del 15 marzo 2023, l’Autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto che la Stazione appaltante è tenuta a valutare gli ulteriori elementi forniti dal Raggruppamento temporaneo di imprese in sede di verifica dell’anomali dell’offerta, e a concludere il procedimento con un giudizio di congruità o non congruità dell’offerta presentata. Quello che non deve fare è escludere l’operatore economico dalla gara, sulla base dei principi di tassatività delle cause di esclusione, e di proporzionalità dell’azione amministrativa.