Sentenze

Esclusione dalla gara, Corte Ue: la violazione di norme concorrenza può integrare un errore grave

Illegittima la disciplina italiana che esclude, dall’ambito di applicazione dell’errore grave commesso da un operatore economico nell’esercizio della propria attività professionale, i comportamenti che integrano una violazione delle norme in materia di concorrenza

giovedì 18 luglio 2019 - Redazione Build News

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La violazione di norme in materia di concorrenza può integrare un errore grave ai fini dell'esclusione dell'operatore dalla gara.

Lo ha affermato la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ordinanza del 4 giugno 2019, causa C 425/18.

Secondo la Corte Ue “l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale”, come quella italiana - articolo 38, comma 1 e articolo 230, comma 1 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 - “che è interpretata nel senso di escludere dall’ambito di applicazione dell’«errore grave» commesso da un operatore economico «nell’esercizio della propria attività professionale» i comportamenti che integrano una violazione delle norme in materia di concorrenza, accertati e sanzionati dall’autorità nazionale garante della concorrenza con un provvedimento confermato da un organo giurisdizionale, e che preclude alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente una siffatta violazione per escludere eventualmente tale operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico”.

La Corte di giustizia UE ha dunque affermato la non conformità alle direttive europee della disciplina nazionale nella parte in cui esclude, dall’ambito di applicazione dell’errore grave commesso da un operatore economico nell’esercizio della propria attività professionale, i comportamenti che integrano una violazione delle norme in materia di concorrenza, accertati e sanzionati dall’autorità nazionale garante della concorrenza con un provvedimento confermato da un organo giurisdizionale, e che preclude alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente una siffatta violazione per escludere eventualmente tale operatore da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

In allegato l'ordinanza della Corte Ue

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