Con la sentenza n. 5364/2018 depositata il 13 settembre, la quinta sezione del Consiglio di Stato rammenta che “il comma 1 dell’articolo 26 del d.P.R. 207 del 2010, nell’indicare le relazioni tecniche e specialistiche da porre necessariamente a corredo del progetto definitivo, non fissa in modo assoluto il principio della necessità delle (dieci) relazioni ivi contemplate, ma fa salva in modo espresso la possibilità per il responsabile del procedimento di escludere taluna di esse attraverso una specifica determinazione”.
La sentenza di Palazzo Spada richiama inoltre “la più recente giurisprudenza della Sezione secondo cui l’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante e a condizioni che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara (in tal senso: Cons. Stato, V, 21 marzo 2018, n. 1812)”.
La giurisprudenza in questione “ha valorizzato (con particolare riguardo alle ipotesi in cui la documentazione posta a base di gara non contemplasse in modo espresso la relazione geologica) l’esigenza di non introdurre – anche in una cornice di compatibilità eurounitaria – obblighi documentali sanzionati a pena di esclusione in assenza di una specifica e univoca previsione nell’ambito della lex specialis di gara (in tal senso: CGUE, sentenza 2 giugno 2016 in causa C-27/15 – Pippo Pizzo)”.
Nel caso in esame, “essendo ormai acclarato che la stazione appaltante non avesse incluso fra gli allegati al progetto definitivo posto a base di gara la relazione geologica, non può conseguentemente ritenersi che la mancata produzione di analoga relazione da parte del concorrente potesse produrre l’effetto escludente invocato dall’appellante”.
In allegato la sentenza n. 5364/2018 del Consiglio di Stato