Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2022 (LEGGI TUTTO) sono stati approvati i modelli per la comunicazione degli elementi necessari per la corretta applicazione degli Isa per l’annualità d’imposta 2021 e resa nota anche un’ulteriore serie di elementi utili (nell’atto del direttore dell’Agenzia si prevede anche l’individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022; la definizione delle modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2021 - cosiddette variabili “Precalcolate Isa 2022”; la definizione del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022).
Tra le pieghe del provvedimento si possono però desumere anche altre informazioni su cui Fisco Oggi, la rivista online dell'AdE, offre alcune considerazioni. “In particolare, va evidenziato che, anche per quest’anno, come già avvenuto con il provvedimento dello scorso anno, si ripete la particolarità di vedere approvati i modelli degli Isa evoluti, prima ancora che tali Isa abbiano ricevuto l’approvazione con il relativo decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
A tale riguardo, si rammenta che il provvedimento del 28 gennaio 2021 di approvazione dei modelli Isa per il periodo d’imposta 2020 anticipò di qualche giorno il decreto ministeriale del 2 febbraio 2021, con cui furono effettivamente approvati gli 87 Isa in evoluzione per il medesimo periodo d’imposta.
Al pari di quanto avvenuto nel 2021, anche nel provvedimento di quest’anno tale aspetto è evidenziato nelle motivazioni, laddove si fa presente che i modelli Isa sono approvati tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione degli esperti nella riunione del 17 dicembre 2021 che, come noto, è chiamata a esprimere, prima della definitiva approvazione con decreto ministeriale, il proprio parere sull’idoneità degli Isa a rappresentare la realtà cui si riferiscono nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli stessi.
La spiegazione di questa particolare circostanza risiede nel fatto che l’articolo 148 del Dl n. 34/2020, tra gli interventi effettuati sulla disciplina Isa a causa della diffusione del Covid, ha spostato, per i periodi di imposta 2020 e 2021, i termini ordinariamente previsti dall’articolo 9-bis, comma 2, del Dl n. 50/2017 per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione (31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati e fine febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate le eventuali integrazioni) portandoli, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione degli Isa stessi.
Poiché il Dpr n. 322/98 fissa il termine per l’approvazione dei modelli dichiarativi al 31 gennaio, è evidente che la pubblicazione dei modelli Isa da utilizzare per la dichiarazione dei redditi non possa attendere i tempi stabiliti dal Dl n. 34/2020 per l’approvazione degli Isa per gli anni 2020 e 2021.
Altro aspetto interessante che emerge dalla lettura del provvedimento riguarda la disposizione contenuta al punto 2.2, in cui si precisa che i modelli Isa devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto
1. esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
2. svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972
3. nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir.
In particolare, se le cause di esclusione di cui ai punti a) e b) non rappresentano una novità assoluta, in quanto i decreti che approvano gli aggiornamenti degli Isa con cadenza biennale contengono, di regola, la previsione di queste due cause di esclusione, quella riguardante i soggetti che hanno subìto una contrazione dei ricavi o compensi a causa delle difficoltà economiche provocate dalla diffusione del Covid desta particolare interesse.
Sul punto occorre infatti ricordare che il decreto del ministro dell’Economia e Finanze del 2 febbraio 2021 aveva previsto, per il solo periodo d’imposta 2020, al fine di tener conto dei gravi effetti economici negativi prodotti dalla pandemia, che gli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicassero nei confronti dei soggetti:
1. che avevano subìto una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente
2. che avevano aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
3. che esercitavano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati in un apposito elenco allegato al decreto.
Anche sul tema dell’esclusione dall’applicazione degli Isa, dunque, il provvedimento dell’Agenzia 31 gennaio sembra anticipare, rispetto al relativo decreto ministeriale, una delle cause di esclusione già individuate lo scorso anno per tenere conto della situazione di difficoltà economica provocata dalla pandemia.
In questo caso, nel provvedimento si è tenuto conto del parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione degli esperti nella riunione del 17 dicembre 2021, riguardo la conferma per il periodo d’imposta 2021 della esclusione dei soggetti che hanno subito un consistente calo dell’attività e, in particolare, di coloro che dichiarano una contrazione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019.
Per inciso vale la pena osservare che, a differenza dello scorso anno, il confronto dei ricavi o compensi per stabilire se il calo dell’attività ha superato la soglia del 33% non deve essere effettuato con l’anno precedente ma tra quelli dell’anno 2021 e quelli dell’anno 2019.
Il motivo è chiaro: il confronto per stabilire lo stato di difficoltà economica del contribuente nel 2021 non può essere fatto con un anno (il 2020) in cui i riflessi economici negativi causati dalla pandemia sono stati particolarmente acuti, ma va effettuato con un anno considerato “normale”.
La possibilità di prevedere ulteriori eventuali ipotesi di cause di esclusione legate alle difficoltà economiche causate dal Covid, è anch’essa contenuta nel citato articolo 148 del Dl n. 34/2020, nella parte in cui dispone che, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, la Sose definisce specifiche metodologie al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017.
Rispetto allo scorso anno, mancherebbero dunque all’appello le altre due cause di esclusione previste in caso di difficoltà economiche provocate dal Covid.
Tale circostanza, tuttavia, non esclude però la possibilità che, a breve, i decreti per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione possano prevedere, accanto alla causa di esclusione indicata nel provvedimento del 31 gennaio, anche ulteriori eventuali ipotesi di esclusione dall’applicazione dagli Isa correlate agli effetti del Covid, qualora dalle attività straordinarie di analisi della situazione economica conseguente all’emergenza epidemiologica dovesse emergere, anche per il p.i. 2021, il perdurare dello stato di crisi per specifiche categorie economiche.
Al riguardo è possibile ricordare ciò che accadde lo scorso anno, quando, al decreto ministeriale del 2 febbraio 2021 che dispose le cause di esclusione citate in precedenza, fece seguito quello del 30 aprile con cui, a seguito delle ulteriori analisi sullo stato di crisi provocato dalla pandemia, fu ampliato l’elenco delle attività economiche escluse dall’applicazione degli Isa, portandolo da 85 a 167 codici attività”.
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