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Esclusione della posa dai tetti di spesa: conferma dal MEF in una nuova FAQ

Per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre il massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie

martedì 3 novembre 2020 - Redazione Build News

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Il MEF ha pubblicato una nuova tornata di FAQ – LEGGI TUTTO - sul tema Superbonus 110% e ha affrontato il tema del rapporto tra posa in opera e massimali di spesa introdotti dall’Allegato I del Decreto Requisiti Ecobonus.

Il documento – IN ALLEGATO - pubblicato dal Sottosegretario On. Villarosa, attraverso il punto 4.16, ha ripreso quanto già anticipato dal Ministero (clicca qui) e dalla Presidenza del Consiglio (clicca qui) e quanto ANFIT ha sempre sostenuto (clicca qui): i costi derivanti dalla posa dei serramenti sono esclusi dai tetti di spesa definiti dall’Allegato I del suddetto decreto.

Per completezza si riporta integralmente il passaggio di interesse:

4.16. Le spese per l’installazione e la messa in opera dei serramenti sono incluse nel costo di cui all’allegato I al Decreto Requisiti?

Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Mise con il Decreto Requisiti tecnici. Tali massimali possono essere utili anche in caso di ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei prezzari locali.

A tal proposito l’allegato I al Decreto Requisiti prevede che:

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie”, con la conseguenza che per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre (data di pubblicazione del decreto) bisogna tener conto che il massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

Si ricorda infine che l’allegato I non è che un’indicazione residuale, come specificato dal punto 13.1 dell’Allegato A del medesimo decreto.

In questa maniera il Ministero formalizza ufficialmente nei confronti dei privati e degli operatori di settore quanto ANFIT ha sempre sostenuto e quanto aveva già anticipato al mercato in data il 21 e il 22 Ottobre scorsi.

Leggi anche: “Superbonus 110%: nuove FAQ aggiornate al 27 ottobre 2020

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