Con l'ordinanza n. 6321/2020, pubblicata il 5 marzo, la sesta sezione civile della Cassazione ha ribadito il consolidato insegnamento della giurisprudenza della suprema Corte, ai sensi del quale il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.
Pertanto, ferma l'ordinaria responsabilità del direttore dei lavori al controllo, nell'interesse del committente, della sola esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall'appaltatore nei confronti del primo, del tutto correttamente il giudice a quo ha precisato come un'eventuale estensione delle responsabilità del direttore dei lavori in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'opera appaltata (oltre l'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente l'esecuzione del progetto nell'interesse del committente), in tanto può essere configurata, in quanto al direttore dei lavori siano state espressamente attribuite ulteriori prerogative dirette a sovrintendere i lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze, o quando, con i suoi comportamenti concludenti, si sia materialmente ingerito nell'esecuzione dei lavori.
Nel caso di specie, il giudice d'appello ha espressamente attestato come nessuna dimostrazione fosse stata concretamente fornita, né della ridetta estensione delle prerogative del direttore dei lavori, né di alcuna ingerenza dello stesso nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, in tal modo pervenendo all'assoluzione dello stesso da ogni responsabilità risarcitoria nei confronti dei congiunti del lavoratore deceduto nel pieno rispetto dei principi di diritto più sopra richiamati.
Peraltro, la Cassazione ha altresì rilevato come la corte territoriale, nell'escludere la responsabilità del condominio committente per il decesso del lavoratore della ditta appaltatrice per non essere incorso in alcuna forma di culpa in eligendo, e per non aver mai esercitato alcuna forma di ingerenza nell'organizzazione e nello svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, si sia correttamente allineata all'insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità, là dove sottolinea come, in tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile esclusivamente quando si versi nell'ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore (v. Sez. L, Sentenza n. 11757 del 27/05/2011, Rv. 617454 – 01).
In allegato l'ordinanza della Cassazione