Con il parere n. 470 del 18 ottobre 2023, l'Autorità anticorruzione si è pronunciata su un'istanza presentata da una società nell’ambito della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per il rifacimento dell’impianto elettrico ed antincendio del Palazzo di Giustizia di Crotone in Calabria.
La società in questione aveva chiesto se fosse legittima l’ammissione in gara di tre consorzi stabili che, in sede evidenziale, avevano designato, quali imprese esecutrici, consorziate sprovviste dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lettera di invito. In fase di verifica della documentazione amministrativa, il Punto Istruttore designato aveva proposto al RUP l’esclusione dei tre consorzi che avevano indicato come imprese esecutrici tre consorziate sprovviste dei requisiti di qualificazione richiesti. Tuttavia, il RUP, in seguito ad un’istruttoria, ha deciso di ammettere alla successiva fase tutti i partecipanti e, all’esito dell’apertura delle offerte economiche, ha proposto l’aggiudicazione in favore di una delle società.
Anac ribadisce il suo indirizzo
Nel suo parere, Anac precisa che spetta alla Stazione appaltante valutare la sussistenza dei requisiti di qualificazione da parte dei tre consorzi stabili che (a detta della società che ha presentato l’istanza) sarebbero stati ammessi illegittimamente alla fase di apertura delle offerte economiche.
L’Autorità può solo limitarsi a fornire le coordinate per orientare le valutazioni della stazione appaltante ribadendo - per le gare disciplinate dal vecchio codice appalti, come quella in esame – l’indirizzo dell’Anac secondo cui la designazione, da parte di un Consorzio stabile, di una consorziata per l’esecuzione di lavori del tutto carente di qualificazione, comporta l’esclusione del Consorzio dalla gara, anche se la qualificazione è posseduta in proprio dal Consorzio. Un principio che Anac ha evidenziato anche nelle recenti Delibere n. 76 del 22 febbraio 2023 e n. 184 del 3 maggio 2023.